Cass. civ., II, ord., 15.01.2024, n. 1520
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il giuramento decisorio, deferito o riferito, non è ammissibile nei confronti di una persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione, poiché tale individuo non ne ha la libera e autonoma disponibilità. La motivazione si basa sulla considerazione che la persona coinvolta in un ruolo pubblico agisce organicamente a nome e per conto dell’ente pubblico, il cui agire è regolato da procedimenti deliberativi e finalità volte alla tutela del pubblico interesse.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La sentenza qui in esame riguarda una controversia tra l’ Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia e la curatela del fallimento di una società. La Corte, in particolare, ha trattato diverse questioni, inclusa l'ammissibilità del giuramento decisorio nei confronti di un dirigente pubblico, affermando che tale figura non ha la libera e autonoma disponibilità dei diritti della pubblica amministrazione, rendendo impossibile l’ammissione del giuramento decisorio. Tale conclusione si basa sul principio che la pubblica amministrazione deve agire attraverso un procedimento deliberativo, non in base ad un atto volitivo puro della persona fisica che ricopre la funzione, il cui agire deve essere comprensibile e giustificabile nel conteso della tutela del pubblico interesse. Inoltre, sono stati affrontati aspetti legati alle prove testimoniali e alla richiesta di condanna alle spese processuali. La Corte ha respinto alcuni motivi della curatela del fallimento, ritenendoli infondati, e ha confermato in parte la sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale di Palermo.