Tar Puglia- Lecce, II – sentenza 05.02.2024 n. 164
PRINCIPI DI DIRITTO ( rilevati):
Il Collegio ritiene, in via pregiudiziale, che difetti la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ragione delle recenti ordinanze nn. 18669/2023 e 19171/2023 rese dalle SS. UU. della Corte di Cassazione, in qualità di giudice della giurisdizione, in quanto la potestas iudicandi va determinata, come ribadito dai sopra indicati pronunciamenti, dal petitum sostanziale[…]
[… ]l’esercizio dell’azione surrogatoria, nei termini sopra richiamati, determina ad ogni modo la carenza di legittimazione ad agire, quale condizione dell’azione indefettibile per procedersi ad una pronuncia di merito, in considerazione del fatto che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso da questo Collegio, il processo amministrativo non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall’art. 2900 c.c. (in tal senso Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, sent. n. 902/2013) in quanto la legittimazione ad agire nel processo amministrativo, salvo i casi di azione popolare previsti dal T.U.O.E.L., postula la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse differenziato e qualificato, e ciò tanto nell’ambito della giurisdizione di legittimità che in quella esclusiva.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
In data 28.1.2021 la Se.Co. Società D’Ingegneria S.r.l. proponeva ricorso per ottenere ex art. 2900 c.c. la declaratoria del diritto del Consorzio Glob.Tec. al risarcimento dei danni a quest’ultimo arrecati dall’Amministrazione provinciale di Brindisi, a titolo di responsabilità precontrattuale, nonché per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, del credito non soddisfatto, risultante dalla fattura […]
Il ricorso veniva tardivamente proposto in riassunzione del giudizio avente il medesimo oggetto conclusosi davanti al Tribunale di Brindisi con sentenza n. 33/2020, pubblicata in data 8 gennaio 2020, dichiarativa del difetto di giurisdizione dell’A.G.O.
All’udienza pubblica del 15.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio, rilevando il difetto di giurisdizione e, ad ogni modo, la carenza della legittimazione ad agire di parte ricorrente, assegnava a favore della stessa per la presentazione di memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il termine di 30 giorni, infruttuosamente decorso.
Il Collegio ritiene, in via pregiudiziale, che difetti la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ragione delle recenti ordinanze nn. 18669/2023 e 19171/2023 rese dalle SS. UU. della Corte di Cassazione, in qualità di giudice della giurisdizione, in quanto la potestas iudicandi va determinata, come ribadito dai sopra indicati pronunciamenti, dal petitum sostanziale […]
Ebbene l’esercizio dell’azione surrogatoria, nei termini sopra richiamati, determina ad ogni modo la carenza di legittimazione ad agire, quale condizione dell’azione indefettibile per procedersi ad una pronuncia di merito, in considerazione del fatto che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso da questo Collegio, il processo amministrativo non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall’art. 2900 c.c. (in tal senso Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, sent. n. 902/2013) in quanto la legittimazione ad agire nel processo amministrativo, salvo i casi di azione popolare previsti dal T.U.O.E.L., postula la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse differenziato e qualificato, e ciò tanto nell’ambito della giurisdizione di legittimità che in quella esclusiva[…]
In tal senso l’azione esperita presuppone la cognizione di rapporti creditori tra soggetti privati, ancor prima ed a prescindere dalla lesione dell’affidamento ad opera del soggetto pubblico, che sono totalmente estranei alla giurisdizione, anche esclusiva, del Giudice Amministrativo.
[…]il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
COMMENTO:
Il pronunciamento in esame reso dal Tribunale amministrativo salentino risulta essere rilevante per due aspetti, reiteratamente oggetto di studio sia sul piano dottrinale che giurisprudenziale sul crinale del diritto amministrativo, tanto sostanziale quanto processuale, e, segnatamente :
In primis per ciò che concerne il riparto di giurisdizione:
a seguito del noto “ concordato giurisprudenziale” del 1930 tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato,attenendosi ad una lettura costituzionalmente orientata – artt. 24, 103 e 113 della Carta- è stato recepito quale discrimen della ripartizione della potestas iudicandi tra giudice ordinario ed amministrativo, il petitum sostanziale oggetto dell’iniziativa processuale, così superando il principio di incomunicabilità tra giudici appartenenti ad ordini diversi che trovava il proprio fondamento nelle esigenze sociali sottese ad altri momenti storici.
E ciò anche per l’influenza sul nostro sistema giuridico di altri ordinamenti, quali quello francese e tedesco.
Il primo, infatti, ha istituito un organo ad hoc preposto ai giudizi sui conflitti di giurisdizione che coinvolge sia giudici ordinari che amministrativi, quello tedesco, invece, affronta il problema del conflitto in esame stemperandolo con gli istituti della pari ordinazione tra le due giurisdizioni e della ordinarietà di tutti i giudici.
Il nostro sistema giuridico, per converso, appare essere ben più rigido, e, a seguito
dell’ influenza del diritto eurounitario ritiene necessario un bilanciamento tra il principio di inderogabilità del giudicato e il principio del giusto processo, e ciò, si evince sia nel formante giurisprudenziale del Giudice delle leggi che del Giudice di legittimità.
Relativamente, poi, al un presupposto processuale necessario dell’azione nell’ambito del processo amministrativo e cioè la legittimazione a ricorrere o ad processum :
il Tribunale, nel significare nell’ ambito del processo amministrativo il diniego di legittimazione anomala, sottolinea la nota rilevante differenza in materia tra il processo civile e quello, appunto, di tale settore del diritto pubblico.
Se nel primo, infatti, è sufficiente l’astratta titolarità del diritto affermato dall’attore , nel processo amministrativo, invece, la giurisprudenza ritiene necessaria l’effettiva titolarità della posizione qualificata del medesimo.
Ciò perché, se nel processo civile tale legittimazione ha una valenza processuale, nel processo amministrativo, per converso, la stessa ha valenza sostanziale in quanto la titolarità effettiva della posizione qualificata – legitimatio ad causam o attiva, quale condizione dell’ azione – non dà necessariamente diritto al bene della vita .
Conseguentemente, se nel processo civile la sentenza di rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire non ha contenuto dichiarativo ma meramente processuale, nel processo amministrativo, per converso, il pronunciamento che dichiara inammissibile il ricorso per detto difetto svolge anche un accertamento processuale ed infatti, la mancanza di legittimazione può essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio e non può essere eccepita per la prima volta in appello.