Cassazione civile, sez. III, ordinanza 2 febbraio 2024, n. 3123
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola “claims made” non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto alla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è un fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio “genus” dell’assicurazione contro i danni ex art- 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola “claims made” è pienamente partecipe.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola “claims made” non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto alla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è un fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio “genus” dell’assicurazione contro i danni ex art- 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola “claims made” è pienamente partecipe (…). Deve in ogni caso escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle richieste di risarcimento presentate dall’Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione. E invero l’istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell’ambito del quale la decadenza è stata prevista. Invece la condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l’operatività della garanzia in dipendenza dell’iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all’indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v’è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell’art. 2965 cod. civ..