TAR SICILIA – PALERMO, III – sentenza 19.03.2024 n. 1013
PRINCIPIO DI DIRITTO
Com’è noto per poter procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, anche se formatosi tacitamente mediante silenzio assenso, è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. I principi generali che regolano la materia dell’annullamento in autotutela di un atto amministrativo devono essere applicati, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di annullamento sia un titolo edilizio. Di conseguenza, è necessario che l’atto di autotutela rechi una motivazione specifica in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo .
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, sull’istanza di permesso di costruire presentata dall’interessata in data 23.11.2018 si è formato il silenzio assenso, come riconosciuto espressamente dalla stessa P.A. nel preavviso di diniego del 25.11.2019 (ove si legge testualmente che: “considerato annullato il silenzio assenso formatosi sull’istanza assunta n.-OMISSIS- “ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380 del 2001…”).
Ne consegue l’illegittimità del diniego espresso tardivo, comunicato dal Comune a distanza di oltre un anno dalla presentazione della domanda di permesso di costruire: una volta formatosi il silenzio assenso, il Comune poteva rimuovere il titolo abilitativo tacito solo mediante l’esercizio dei poteri di autotutela, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali previste dalla legge.