TAR LOMBARDIA – MILANO, II – sentenza 20.12.2023 n. 3118
PRINCIPIO DI DIRITTO
In sede di rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione comunale non è tenuta ad accertare l’assenso di terzi all’attività del richiedente o eventuali danni derivanti dal provvedimento abilitativo. Il titolo viene rilasciato sulla base della valutazione del titolo formale di disponibilità dell’area edificabile, con salvezza dei diritti dei terzi. Eventuali controversie riguardo all’aggravamento di servitù o violazioni delle norme sull’uso della cosa comune devono essere portate davanti al giudice ordinario, non rientrando nella competenza del giudice amministrativo. Pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando che il processo dovrà proseguire davanti al giudice ordinario.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai ricorrenti riguardo al permesso di costruire. La corte ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente e dalla controinteressata. Si è osservato che i ricorrenti hanno contestato il presunto difetto di istruttoria dell’amministrazione procedente, che avrebbe omesso di valutare l’aggravamento della servitù di passaggio o la violazione delle norme sull’uso della cosa comune. Il Collegio ha sottolineato che tali questioni rientrano nella competenza del giudice ordinario, poiché, secondo giurisprudenza consolidata, l’amministrazione comunale non è tenuta ad accertare l’assenso di terzi o i potenziali danni derivanti dal provvedimento abilitativo. La sentenza conclude dichiarando l’inammissibilità del ricorso e suggerendo che il processo possa essere portato avanti presso il giudice ordinario. Inoltre, si dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, considerando le peculiarità della vicenda e la natura della decisione.