Cass. pen., V, ud. dep. 02.02.2024, n. 4822
PRINCIPIO DI DIRITTO
[…] Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l’autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall’abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell’ordine prima di uscire dall’area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278);
– il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544);
[…] Deve, innanzitutto, ricordarsi che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…] Riportando tali principi di diritto all’odierno caso di specie, si comprende come la conferma, da parte della Corte territoriale, dell’avvenuta consumazione del furto, sia priva di manifesti vizi logici: il prevenuto, infatti, era entrato nello stanzino – in cui i dipendenti del supermercato riponevano i propri oggetti personali e si cambiavano d’abito – senza essere seguito dai vigilanti; era stato atteso all’esterno, sospettando gli stessi che egli, entrato in un luogo chiuso in cui non aveva ragione di accedere, l’avesse fatto proprio per sottrarre qualche oggetto.
[…]Così che non ci si può limitare, come si è fatto nel ricorso, ad assumere che il telefono cellulare sottratto sia, in quanto usato, dì modicissimo valore (peraltro con argomentazione meramente assertiva senza riguardo alcuno alla marca, al modello, all’anno di produzione), posto che il danno cagionato alla persona offesa con la sua sottrazione (il recupero del medesimo costituisce solo un irrilevante post factum) deve comprenderne la sostituzione con uno reperibile sul mercato, a prezzi che, notoriamente, sono tutt’altro che particolarmente modici.