Consiglio di Stato, sentenza 27 giugno 2024, n. 5708
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’accesso non può essere accordato nel caso in cui il documento sia stato espresso al
fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- L’appello è fondato.
Infatti la motivazione del diniego fa correttamente riferimento alla seguente circostanza: “ il documento richiesto è riconducibile agli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Università nella fase precontenziosa e contenziosa […] che a norma dell’art. 27, comma 1, lett.c) del vigente regolamento, emanato con D.R.1804 del 28.03.2019 è escluso dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza”.
Il sopra citato art. 27 del regolamento dell’Ateneo sottrae infattti all’accesso gli atti
e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Università nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale.
Il diniego si fonda sul rilievo che il documento richiesto costituisce un atto
riservato non ostensibile, venendo poi trasmesso alla sola Avvocatura interna che infatti l’ha richiesta all’indomani della impugnativa del prof. -OMISSIS- e, pertanto, esclusivamente per contraddire in giudizio alle censure sollevate.
Il collegio richiama l’orientamento di questo Giudice, secondo cui l’accesso non
può essere accordato nel caso in cui il documento sia stato espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (così Cons. St., III n° 2890 15 maggio 2018).
La relazione richiesta si colloca al di fuori del procedimento amministrativo di
valutazione dei candidati (concorso), conclusosi infatti con il decreto di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice (D.R. 2280/2021).