Consiglio di Stato, sentenza 1 luglio 2024, n. 5781
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il potere di annotazione da parte dell’ANAC ex art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50
del 2016 non riguarda l’apprezzamento nel merito della condotta dell’operatore economico (in particolare, a fini escludenti o di revoca dell’aggiudicazione), ma l’accertamento della corrispondenza al vero della notizia segnalata, previo contraddittorio con l’operatore economico, e la valutazione della sua rilevanza, cioè dell’utilità per le altre stazioni appaltanti, in coerenza con la funzione pubblicitaria assegnata dal legislatore all’annotazione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
4.4.2. In presenza di una segnalazione siffatta proveniente dalla stazione
appaltante, va ribadito che, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, il potere di annotazione da parte dell’ANAC ex art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non riguarda l’apprezzamento nel merito della condotta dell’operatore economico (in particolare, a fini escludenti o di revoca dell’aggiudicazione), ma l’accertamento della corrispondenza al vero della notizia segnalata, previo contraddittorio con l’operatore economico, e la valutazione della sua rilevanza, cioè dell’utilità per le altre stazioni appaltanti, in coerenza con la funzione pubblicitaria assegnata dal legislatore all’annotazione (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4299 nonché id., V, 1 settembre 2023, n. 8131).
In tale contesto il necessario preventivo contraddittorio con l’operatore economico
è finalizzato, oltre che ad assicurare le garanzie partecipative nel procedimento condotto dall’Autorità secondo quanto prescritto dal proprio Regolamento, a rendere il più possibile completa l’informazione da inserire nel Casellario, non ad addivenire ad una valutazione di correttezza e, men che meno, di legittimità dell’operato della stazione appaltante.