Consiglio di Stato, sentenza 8 luglio 2024, n. 6024
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il divieto di prosecuzione dell’attività si pone in un rapporto di diretta derivazione e
coerenza con l’accertamento dei comportamenti contrattualmente illeciti tenuti dalla parte che hanno condotto alla declaratoria di decadenza.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Un ulteriore motivo riproposto in appello denuncia l’illegittimità del
provvedimento di inibitoria di SCIA, emesso dal comune appellato, che aveva ad oggetto la segnalazione di inizio attività per il noleggio di natanti, presentata dalla parte il 25 settembre del 2020.
13.1. Il motivo è irrilevante prima ancora che infondato, perché il rigetto dell’appello
avverso la decadenza dalla concessione priva di interesse la parte a far valere la relativa eccezione avverso il provvedimento di inibitoria, che era riferito ad un’area sulla quale la stessa non ha più legittime pretese da esercitare.
13.2. Il motivo è comunque infondato perché il divieto di prosecuzione dell’attività
si pone in un rapporto di diretta derivazione e coerenza con l’accertamento dei comportamenti contrattualmente illeciti tenuti dalla parte che hanno condotto alla declaratoria di decadenza.
È evidente che, avendo la parte condotto abusivamente in precedenza l’attività che in
seguito ha fatto oggetto di segnalazione, ciò rappresentava un insormontabile elemento ostativo che imponeva l’inibitoria della stessa, pena l’evidente contraddittorietà dell’operato della amministrazione appellata.