Cassazione penale, sentenza 12 luglio 2024, n. 28009
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va
commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, e indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 – 01) e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274 – 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 2174)03 – 01).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- La motivazione offerta dai giudici del rinvio alla base della conferma della
sussistenza della circostanza aggravante della rilevante gravità del danno del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non merita censura.
3.1. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza consolidata di legittimità, in tema di
reati fallimentari, considera che l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, e indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 – 01) e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274 – 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 2174)03 – 01).
Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e a cui, quindi, ritiene di dover dar
seguito, le critiche articolate nel ricorso non riescono a vulnerare in modo determinante il
discorso giustificativo esternato nella sentenza al vaglio