Corte di Cassazione, III Sezione Civile, ordinanza 21 giugno 2024, n. 17154
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
- Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., per aver il giudice assegnato valore di prova legale alle valutazioni dei veicoli rinvenute su siti specializzati, comunque inidonee ad esprimere il valore del mezzo, assumendo inoltre che neppure il preventivo rilasciato da altra autofficina poteva essere utilizzato, non essendone verificabile l’autenticità.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1223,2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte di merito sia incorsa in un errore di percezione sul contenuto della prova riguardo ad un fatto decisivo per il giudizio, avendo accolto la domanda sulla base di prove inesistenti, poiché il solo accertamento dell’anno di immatricolazione non esimeva la parte dal dimostrare l’entità del danno, né consentiva al giudice di stabilire il valore del veicolo senza ricorrere ad una consulenza tecnica o ad elementi di riscontro, avendo stimato non la vettura oggetto della domanda di risarcitoria, ma un modello similare.
Sostiene la ricorrente che la prova del chilometraggio della vettura non poteva fondarsi sulle dichiarazioni di un dipendente della proprietaria del veicolo e sulla base di circostanze contestate.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, tutti gli elementi di prova sono stati sottoposti a vaglio critico e liberamente valutati ai sensi dell’art. 116 c.p.c., con apprezzamento che, sebbene sintetico, appare logicamente motivato.
La sentenza ha chiarito che erano provati la tipologia del veicolo oggetto di furto, l’anno di immatricolazione, la potenza del motore, il tipo di alimentazione e il chilometraggio e sulla base di tali dati di fatto – che il ricorso solo genericamente assume essere stati contestati – ha proceduto alla liquidazione del danno utilizzando valutazioni provenienti dal sito web, ritenuto attendibile perché neutrale e perché confortato da un preventivo di acquisto, ulteriore supporto dei dati estratti dalla fonte telematica, in coerenza con il principio per cui le informazioni desunte da riviste o siti specializzati sono idonee a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, fatta salva la prova contraria (Cass. 2798/2016; Cass. 8978/2000).
Quanto alla insufficienza degli elementi di prova delle caratteristiche del veicolo e all’attendibilità dei testi, la censura è inammissibile: il sindacato di legittimità è volto esclusivamente a controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017; Cass- 32505/2022).
In merito alla prova dell’esatta entità del danno risarcibile, la liquidazione non poteva che svolgersi in via equitativa, sulla base delle indicazioni e degli elementi acquisiti in giudizio, trattandosi di pregiudizio causato dal furto di un veicolo divenuto indisponibile e perciò di un danno di difficile liquidazione per ragioni oggettive, non essendo possibile individuare con certezza il valore dell’auto al momento della sottrazione sulla base del contratto di acquisto concluso anni prima.
Il ricorso non offre, infine, alcuna indicazione che possa far ritenere che sia stata tratta dalla consultazione del sito web un’informazione diversa da quella corretta, confermata dal preventivo prodotto in giudizio, né che sia stato stimato un veicolo diverso da quello veicolo oggetto di furto: come detto, l’indisponibilità del mezzo rendeva possibile stabilire equitativamente il valore perduto, con l’ineliminabile approssimazione derivante dalla difficoltà di liquidazione che connota il metodo di cui all’art. 1226 c.c..
E’ insussistente anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., dovendo escludersi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove irritualmente acquisite, non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa in assenza di poteri officiosi di indagine conferiti per legge (Cass. s.u. 20867/2020).
E’ infine incensurabile la scelta, di natura discrezionale, di non far ricorso ad una c.t.u. (Cass. 7472/2017; Cass. 25281/2023).
In ogni caso, passato in giudicato l’accertamento della responsabilità e del pregiudizio causato dalla sottrazione del mezzo, non era consentita una decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (cfr., Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022).
Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.