Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 26 giugno 2024, n. 17634
PRINCIPIO DI DIRITTO
Anche dopo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 cod. proc. civ., che ne ha delineato l’ambito applicativo in senso restrittivo, la questione di giurisdizione può essere proposta nel giudizio di cassazione purché almeno una delle parti, non importa quale, l’abbia sollevata tempestivamente in appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto.
Qualora l’azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell’errore commesso da soggetto legato all’ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l’ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l’azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l’amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.
La reciproca indipendenza e l’autonomia delle azioni si giustificano in ragione della diversità degli interessi rispettivamente tutelati, che in un caso hanno carattere pubblico e generale, perché attengono al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse; nell’altro restano circoscritti all’amministrazione attrice, la quale agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito.
Il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, che non incide sulla giurisdizione, impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede (contabile o civile a seconda della priorità che in concreto si riscontra fra le azioni) e che quel limite potrà essere eventualmente fatto valere dal debitore anche in sede esecutiva.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
- Con sentenza n. 208 del 5 dicembre 2022 la Corte dei Conti – Sezione prima giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana – ha respinto l’appello proposto da B.B., A.A., e C.C. avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo parzialmente le richieste della Procura regionale, aveva accertato la responsabilità amministrativa degli appellanti e li aveva condannati al risarcimento del danno erariale cagionato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, quantificato per il B.B. in Euro 875.497,48, e per il A.A. e la C.C. in Euro 318.362,56 ciascuno.
- L’azione era stata esercitata dal Pubblico Ministero contabile in quanto l’Azienda era stata condannata dal giudice penale, quale obbligata solidale, a risarcire il danno in favore delle parti civili costituite nel procedimento avviato a carico dei predetti sanitari, nonché delle infermiere professionali D.D. e E.E., per il reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro, colposamente cagionato la morte della paziente Valeria Lembo, avvenuta a cagione di un errato sovradosaggio della terapia antiblastica somministrata.
La responsabilità penale era stata definitivamente accertata con il passaggio in giudicato (avvenuto in pendenza del giudizio contabile ed a seguito della pronuncia della Sezione Terza Penale di questa Corte n. 38354 del 12 ottobre 2022) della sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in sede di rinvio, aveva rideterminato le pene inflitte agli imputati, confermando le statuizioni civili in precedenza adottate, in esecuzione delle quali l’Azienda aveva già provveduto, con mandati del 9 agosto 2016 e dell’11 marzo 2019, al pagamento della complessiva somma di Euro 1.989.766,02.
- Il giudice d’appello, per quel che in questa sede rileva, ha esaminato con priorità il motivo di impugnazione, proposto dal solo A.A., inerente alla questione di giurisdizione e l’ha ritenuto infondato, richiamando l’orientamento secondo cui l’azione di responsabilità per danno erariale esercitata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dall’amministrazione danneggiata restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, con la conseguenza che il dipendente può essere convenuto in giudizio per entrambi i titoli, con il solo limite del cumulo del danno risarcibile.
Ha escluso, pertanto, che la coincidenza del nocumento patrimoniale subito dall’amministrazione danneggiata con le somme richieste a titolo di danno erariale potesse valere a trasformare l’azione esercitata in un’azione risarcitoria di responsabilità civile.
Ha parimenti escluso che determinasse un vulnus al diritto di difesa la giuridica impossibilità di far valere dinanzi al giudice contabile eccezioni opponibili in sede civile, sul rilievo che, una volta ammessa la duplicità delle azioni, ciascuna di esse resta necessariamente disciplinata dalle regole sue proprie.
- Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi B.B. e A.A., i quali hanno entrambi censurato, sulla base di tre motivi, il capo della sentenza impugnata inerente alla ritenuta giurisdizione del giudice contabile.
- Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha resistito ad entrambe le impugnazioni con distinti controricorsi ed ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal A.A. e per la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del B.B.
- Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
- I ricorsi, nella sostanza sovrapponibili e dei quali va disposta la riunione ex art. 335 cod. proc. civ., con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 1 cod. proc. civ., denunciano “violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost., dell’art. 1 c.p.c., dell’art. 9, comma 5, L. 24/2017, dell’art. 11, comma 1, delle c.d. Preleggi, R.D. 262/1942 e dell’art. 3, D.Lgs. n. 164 del 2016″.
Sulla premessa che l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, prevista dall’art. 103 Cost., non ha carattere cogente ed assoluto e richiede l’interpositio del legislatore ordinario, i ricorrenti sostengono che solo con l’emanazione della legge n. 24/2017, cosiddetta legge Gelli-Bianco, è stata espressamente attribuita alla giurisdizione contabile l’azione di rivalsa esercitata dal Pubblico ministero nei casi in cui venga accolta la domanda di risarcimento del danno, proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria.
Precisano che il legislatore, smentendo l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla ammissibilità di entrambe le azioni, ha optato per il principio della concentrazione della tutela, sicché l’intervento normativo, da un lato, deve portare a rimeditare l’orientamento espresso in passato sull’autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni, dall’altro a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione ad azioni di responsabilità fondate su fatti antecedenti all’entrata in vigore della nuova normativa, poiché, in ragione dell’irretroattività di quest’ultima, in difetto della necessaria interpositio legislatoris, l’unica azione esperibile sulla base della normativa vigente ratione temporis alla data dell’illecito era quella di responsabilità civile attribuita alla cognizione del giudice ordinario.
2. Con la seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 1 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 103 Cost