Corte Costituzionale, sent. 18 luglio 2024 n. 134
PRINCIPIO DI DIRITTO
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.– Il TAR Lazio, sezione prima quater, dubita anzitutto della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, ai sensi del quale «[l]e disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l’indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede, l’orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l’igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l’elevazione e l’aggiornamento culturale, la formazione e l’aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte economica».
Secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede che l’indennità di impiego operativo attribuita dall’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto.
1.1.– L’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 determinerebbe, innanzitutto, una irragionevole disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e il personale dirigenziale del Gruppo di intervento speciale dell’Arma dei carabinieri, al quale un’indennità per l’impiego operativo – l’indennità di incursore di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 78 del 1983 – è, invece, riconosciuta.
Tale sperequazione sarebbe del tutto ingiustificata, in quanto i dipendenti in comparazione svolgono identiche funzioni, sono muniti delle stesse abilitazioni e operano nelle medesime condizioni di rischio.
1.1.1.– La previsione censurata contrasterebbe con il principio di eguaglianza anche sotto un diverso profilo, in quanto, nell’ambito dello stesso NOCS, discriminerebbe irragionevolmente il personale dirigente rispetto ai dipendenti privi di qualifica dirigenziale.
1.1.2.– La disposizione in scrutinio si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 36 Cost., per la violazione del principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
1.2.– Il TAR Lazio ha censurato anche l’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, a mente del quale «[i]n fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all’attuazione dell’articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all’ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39».
Il rimettente ritiene che tale disposizione – nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, l’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza – contrasti con l’art. 3 Cost., «perché cristallizza e conferma la disparità di trattamento tra i dirigenti dei GIS e quell[i] dei NOCS», nonostante la normativa di riferimento e, in particolare, lo stesso d.lgs. n. 95 del 2017, «richied[a] l’omogeneità tra i trattamenti dei dirigenti dei gruppi di intervento speciali» in comparazione, i cui dipendenti possiedono le stesse abilitazioni e competenze, svolgono identiche funzioni e operano nelle medesime condizioni di rischio.
2.– Preliminarmente, si osserva che la motivazione complessiva dell’ordinanza di rimessione fa emergere, con chiara evidenza, che le censure rivolte all’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017 sono logicamente subordinate al rigetto delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, sollevate in via prioritaria.
2.1.– Ancora in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che l’«aggiornamento» dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 mediante l’estensione dell’indennità di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS, auspicato dal rimettente, non sarebbe «raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità delle diposizioni in esame», comportando «un allineamento dei trattamenti economici tra le forze di polizia» che solo il legislatore può disporre.
Tali considerazioni non sono ostative all’esame delle questioni, poiché, anche nella materia del trattamento economico dei dipendenti pubblici, qui in esame, la pur ampia discrezionalità riservata al legislatore, trovando un limite nella ragionevolezza, non esclude la necessità che la scelta legislativa censurata sia vagliata alla luce di tale parametro.
Il Collegio rimettente, infatti, non disconosce la pertinenza della disciplina in esame all’area della discrezionalità legislativa, ma dell’esercizio di tale discrezionalità chiede un controllo, assumendo che la scelta normativa che ne è conseguita sia irragionevolmente discriminatoria e lesiva del canone di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost.
3.– All’esame del merito è opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la disciplina in scrutinio.
3.1.– L’indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato è stata istituita dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 per i dipendenti in possesso della qualifica di operatore NOCS che hanno superato la verifica periodica di idoneità per l’impiego nel settore operativo dello stesso nucleo. Essa è corrisposta in via continuativa, con cadenza mensile, ed è stabilita, in base alla qualifica e all’anzianità di servizio, nelle misure indicate nella Tabella inserita nello stesso art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 e da ultimo rideterminate dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»).
Ai sensi del comma 2 del citato art. 9, l’indennità in esame spetta al solo personale non dirigente ed è cumulabile con l’indennità mensile pensionabile secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505 (Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia).
3.2.– Il d.P.R. n. 51 del 2009 ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e il provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)».
Dalla relazione tecnica che correda il decreto si ricava che l’indennità in questione è stata introdotta al fine di eliminare la disparità di trattamento tra il personale in servizio presso il NOCS della Polizia di Stato e quello in forza presso il GIS dell’Arma dei carabinieri.
È proprio per porre rimedio a questa esclusione che in sede di contrattazione collettiva è stata istituita una indennità appositamente destinata al personale assegnato al nucleo di intervento speciale della Polizia di Stato corrispondente, sotto il profilo contenutistico e funzionale, a quella percepita dai carabinieri in servizio presso il GIS e diretta a evitare il protrarsi «di un’evidente palese penalizzazione del personale del NOCS».
Nella relazione si evidenzia, altresì, come il comma 1 dell’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 indichi l’importo mensile spettante in relazione a ciascuna qualifica e all’anzianità di servizio con misure identiche a quelle previste per l’indennità ex art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983 corrisposta ai dipendenti del GIS (centottanta per cento dell’indennità operativa di base).
La stessa relazione tecnica rileva come la specularità tra le discipline a raffronto si colga anche nel comma 3 dell’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009, il quale attribuisce l’indennità di impiego (limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni) anche al personale in servizio presso il nucleo speciale addetto ad attività operativa e addestrativa, ma non in possesso della qualifica di operatore NOCS, analogamente a quanto previsto per il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio presso il GIS, ma sprovvisto del brevetto di incursore.
3.3.– L’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 non contempla i dirigenti tra i beneficiari dell’indennità di impiego operativo, in quanto, come precisato dall’art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), all’epoca della emanazione del suddetto decreto, il rapporto di impiego del personale civile e militare delle Forze di polizia con qualifica dirigenziale era escluso dall’area negoziale – istituita per i soli dipendenti non dirigenti – e rimaneva disciplinato «dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell’art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Occorre, però, considerare che, a differenza di altre indennità operative, quella istituita per gli operatori del NOCS non è stata estesa al personale dirigente neppure in occasione della riforma per il riordino dei ruoli delle Forze di polizia introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017 in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Infatti, l’emolumento ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 non figura tra i molteplici benefici economici attribuiti ai dipendenti non dirigenti in sede sindacale, che l’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017 ha esteso «[i]n fase di prima applicazione del […] decreto e in relazione all’attuazione dell’articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti».
3.4.– Sulla spettanza del compenso ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS non è intervenuta neppure la contrattazione collettiva, posto che, come confermato dallo stesso rimettente, nonostante l’art. 46 dello stesso d.lgs. n. 95 del 2017 abbia istituito, anche per il personale di polizia ad ordinamento civile con qualifica dirigenziale, un’area negoziale «limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori» da attuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, non è stato ancora concluso alcun accordo sindacale.
4.– Ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 non sono fondate.
4.1.– È, in primo luogo, da escludere la disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS, in quanto le posizioni a raffronto risultano eterogenee sia in ragione della natura, non del tutto coincidente, delle competenze assegnate ai rispettivi reparti, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative.
4.1.1.– Il Nucleo operativo centrale di sicurezza è un reparto di intervento speciale della Polizia di Stato istituito con decreto del Ministro dell’interno del 31 gennaio 1978, sulla base della direttiva del 24 ottobre 1977, con la quale lo stesso Ministro aveva evidenziato la necessità, sorta dal «ripetersi di episodi di violenza particolarmente efferati quasi sempre connessi a manifestazioni di criminalità politica che hanno assunto veri e propri aspetti di terrorismo, guerriglia urbana e altre forme di violenza generalizzata ed indiscriminata», di costituire, nell’ambito della pubblica sicurezza, particolari unità operative cui affidare compiti antiterrorismo.
L’art. 1, terzo comma, del citato decreto ministeriale ha, quindi, configurato il NOCS quale articolazione dell’Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali (UCIGOS) accanto alla Divisione investigazioni generali, alla Divisione operazioni speciali e a due divisioni antiterrorismo.
Successivamente il nucleo è stato incardinato nella Direzione centrale della Polizia di prevenzione, che ha sostituito l’UCIGOS, per poi diventare un’articolazione del Servizio centrale antiterrorismo.
A norma dell’art. 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 6 maggio 2004, il NOCS costituisce, in particolare, un’unità di intervento speciale della difesa antiterrorismo chiamata a tutelare la sicurezza interna in situazioni ad alto rischio.
Il successivo decreto del Ministro dell’interno, adottato sempre di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze l’11 maggio 2017, nel riorganizzare, agli artt. 10 e 11, la Direzione centrale della polizia di prevenzione articolandola nel Servizio affari e informazioni generali, nel Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno, nel Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno e nella Segreteria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha incardinato il NOCS nel primo dei suddetti servizi e ne ha ampliato le attribuzioni.
Ai sensi del comma 2, lettera d), del citato art. 11, il nucleo operativo «ha competenza in materia di: interventi speciali ad alto rischio; rapporti con le Autorità e gli Organi, competenti nello specifico settore, di altri Paesi, per lo sviluppo di forme di collaborazione e per l’interscambio di tecniche operative e di programmi addestrativi».
Detti ambiti di impiego sono stati successivamente confermati dall’art. 90, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il Ministro delle finanze il 6 febbraio 2020.
Il personale del NOCS deve possedere una elevata preparazione tecnico-professionale, e per questo è selezionato all’esito di specifiche prove mediche e psicoattitudinali e avviato ad un corso di formazione – al cui superamento segue il riconoscimento della qualifica di operatore NOCS – ed è sottoposto ad un addestramento particolarmente intenso.
Il rischio connesso agli interventi che gli operatori del nucleo sono chiamati a compiere, in contesti urbani ed extraurbani, con la massima tempestività e precisione richiede, inoltre, l’impiego di peculiari tecniche operative, oltre che la dotazione di sofisticati equipaggiamenti e armamenti.
Tra le attività demandate ai componenti del nucleo si annoverano la liberazione di ostaggi, le irruzioni per la cattura di terroristi e di delinquenti comuni, le traduzioni ad alto rischio, sia sul territorio nazionale sia all’estero, l’addestramento per selezionati uffici specializzati della Polizia di Stato, la protezione di personalità istituzionali italiane ad elevato rischio di sicurezza e di personalità straniere in visita in Italia.
Il NOCS svolge, dunque, attività affini a quelle di competenza dei Reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di finanza (ATPI) e del Gruppo intervento speciale dell’Arma dei carabinieri.
4.2.– Quanto a quest’ultimo corpo, occorre, tuttavia, considerare che esso, oltre ad operare come unità speciale di polizia, sotto la direzione del Ministero dell’interno, per far fronte ad esigenze di sicurezza nazionale, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS), il quale, a norma dell’art. 93, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dipende dal Capo di Stato maggiore della difesa e compie missioni anche all’estero.
Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato anche come reparto incursore, tanto che ai suoi componenti, ufficiali e sottufficiali, è richiesto il possesso dello speciale brevetto militare di incursore istituito con il decreto del Ministro della difesa del 2 maggio 1984, titolo che, invece, non è prescritto per gli appartenenti all’omologo nucleo operativo della Polizia di Stato.
La peculiare specializzazione attestata dal brevetto militare, unitamente all’effettivo svolgimento del servizio presso un reparto incursore, giustifica l’erogazione, in favore degli operatori del GIS, dell’indennità operativa di incursore ex art. 9, secondo comma, della legge n. 78 del 1983 additata dal rimettente quale ragione di ingiustificata discriminazione tra le categorie professionali a raffronto.
Detto emolumento si differenzia, infatti, dall’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009, proprio perché è diretto «a compensare il titolare di una specializzazione militare, ritenuta di particolare interesse per l’Amministrazione e che pertanto dà diritto ad un particolare riconoscimento economico in virtù del valore attribuito alla qualità del servizio prestato dal militare in possesso di tale titolo che viene corrisposta mensilmente in ragione della “messa a disposizione” di particolari competenze» […].
4.3.– L’esistenza di un nesso funzionale tra l’indennità ex art. 9, secondo comma, primo periodo, della legge n. 78 del 1983 e il possesso del brevetto di incursore è confermata dal diverso regime riservato dal secondo periodo di detta disposizione ai militari che, pur operando presso il reparto incursore, sono privi di tale titolo abilitativo.
Per costoro è, infatti, prevista solo una indennità giornaliera – avente, quindi, carattere occasionale e saltuario – riconosciuta in ragione dell’effettivo impiego nelle attività del reparto e in funzione del rischio assunto volta per volta.
Tale compenso è corrisposto «a prescindere dalla specifica qualificazione in ragione dell’effettivo impiego nell’attività che, pertanto, viene corrisposta “a giornata” in quanto volta a compensare il rischio ed i disagi connessi allo specifico impiego nel servizio, quindi per ragioni “oggettive”, a prescindere dal dato soggettivo del possesso di una particolare “competenza”» (ancora, TAR Veneto, sentenza n. 641 del 2019).
4.4.– La rilevanza del possesso del brevetto di incursore ai fini del riconoscimento dell’omonima indennità riceve conferma anche dagli artt. 13, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999 e 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, i quali, nell’estendere detto beneficio economico anche al personale della Polizia di Stato, ivi compresi i dirigenti, hanno precisato che tali dipendenti devono trovarsi «nelle condizioni d’impiego» previste dall’art. 9 della legge n. 78 del 1983 e, quindi, devono, tra l’altro, avere ottenuto il brevetto in questione.
5.– Non sono fondate neppure le censure con cui è denunciata la violazione dell’art. 3 Cost. sull’assunto che la mancata estensione, ad opera dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, dell’indennità ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 in favore dei dirigenti del NOCS realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra costoro e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale.
5.1.– La lesione del principio di eguaglianza è da escludere, anzitutto, in ragione della non omogeneità delle posizioni messe a raffronto.
5.1.1.– Per costante indirizzo di questa Corte, la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Essa, invece, non si verifica quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 108 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021).
Sulla legittimità costituzionale delle differenze del trattamento economico riservato ai dirigenti pubblici rispetto a quello riconosciuto agli altri dipendenti della pubblica amministrazione privi di qualifica dirigenziale, questa Corte ha già avuto occasione di esprimersi escludendo la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico (sentenze n. 73 del 2024 e n. 200 del 2023).
Tale conclusione, raggiunta in relazione a normative in materia di lavoro pubblico in regime di diritto privato, vale anche per i rapporti di impiego, come quello degli appartenenti alle Forze di polizia, che, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono esclusi dalla privatizzazione.
La categoria dei dirigenti pubblici è, infatti, inquadrata in una carriera a sé, «completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile» […].
5.1.2.– Anche nelle Forze di polizia i dirigenti e i dipendenti privi di qualifica dirigenziale rivestono posizioni distinte e svolgono compiti e funzioni diversificati che giustificano trattamenti economici disomogenei […].
Come confermato dalla stessa riforma sul riordino dei ruoli delle Forze di polizia introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017, al diverso inquadramento normativo del personale della carriera dirigenziale corrisponde una disciplina della posizione economica e della stessa composizione della retribuzione del tutto autonoma rispetto a quella valevole per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale.
L’art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo, nel rideterminare il trattamento retributivo del personale «con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti» mediante rinvio al regime dettato per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori delle Forze armate dagli artt. 1810-bis, 1810-ter e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ha precisato che la nuova posizione economica dei dirigenti della Polizia di Stato comprende anche le attribuzioni di cui agli artt. 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, dello stesso codice dell’ordinamento militare, ma assorbe gli emolumenti loro accordati dal previgente regime in ragione della qualifica apicale.
Ciò, in consonanza con la regola generale della onnicomprensività della retribuzione, tipica della dirigenza pubblica, la quale, rispetto alle Forze armate – cui la riforma del 2017 tende a parificare, sotto il profilo economico, le Forze di polizia – è declinata in maniera particolarmente stringente nell’art. 1810, comma 1, cod. ordinamento militare, in termini di divieto di corrispondere «oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell’amministrazione», con l’ulteriore precisazione che «le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se: a) hanno carattere di generalità per il personale statale; b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale».
5.2.– Non va, inoltre, trascurato che la scelta legislativa di non estendere l’indennità di impiego ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS riguarda un settore ordinamentale, quale il pubblico impiego non privatizzato – e segnatamente la disciplina, non ancora contrattualizzata, dei dirigenti delle Forze di polizia –, in cui la regolamentazione della posizione economica del personale è riservata alla fonte legislativa ed ha carattere tassativo (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 aprile 2020, n. 2483).
Non essendo stata ancora attuata la contrattualizzazione istituita dall’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, spetta alla discrezionalità del legislatore la conformazione e l’individuazione dell’ambito soggettivo del trattamento economico – e, in particolare, di quello accessorio –, i cui istituti vengono, infatti, disciplinati «nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali del rapporto di lavoro e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo» (ancora Consiglio di Stato, sentenza n. 2483 del 2020).
Non risulta irragionevole, nell’esercizio di tale discrezionalità, la valutazione, alla base delle disposizioni in scrutinio, di non estendere un’indennità riconosciuta in sede sindacale agli operatori del NOCS ad una categoria di dipendenti, quale è quella dei dirigenti del medesimo reparto, che, non solo, come chiarito, è soggetta ad un regime giuridico e ad un trattamento economico del tutto autonomi, ma, ancora oggi, non si avvale della disciplina di fonte collettiva.
5.3.– È pur vero, infatti, che, come dianzi ricordato, l’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, nell’ambito di un ampio disegno riformatore del settore della pubblica sicurezza, ha istituito anche per i dirigenti della Polizia di Stato un’area negoziale per la disciplina di diversi aspetti del rapporto di impiego, tra i quali figura anche il trattamento economico accessorio.
Tuttavia, nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della riforma, il nuovo regime contrattualizzato non ha ancora ricevuto attuazione, sicché opera il comma 7 del citato art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, ai sensi del quale, fino all’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale, continuano a trovare applicazione «le disposizioni vigenti».
Tale soluzione legislativa non impedisce che, nel nuovo sistema delineato dall’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, il riallineamento retributivo auspicato dal rimettente possa essere raggiunto, attraverso le apposite procedure negoziali, nella sede a ciò deputata, quella dell’accordo sindacale.
5.4.– In ultimo, non può sottacersi che la differenza di trattamento tra dirigenti e non dirigenti oggetto di censura risulta comunque temperata dalla misura perequativa introdotta dall’art. 45, comma 19, del d.lgs. n. 95 del 2017, di cui, come risulta dall’ordinanza di rimessione, ha usufruito anche il ricorrente nel giudizio principale.
Come confermato dal giudice a quo, in base a tale previsione, l’Amministrazione riconosce agli operatori del NOCS che hanno ottenuto l’indennità di impiego in questione il diritto di conservarla anche dopo il conseguimento della qualifica dirigenziale, sia pure senza che il relativo ammontare possa essere adeguato alla nuova posizione apicale.
6.– Parimenti non fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 36 Cost.
L’indennità di impiego per gli operatori del NOCS costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso detto reparto, così che, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, non può costituire oggetto di scrutinio di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, dovendo detta verifica investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (sentenze n. 73 del 2024, n. 200 del 2023, n. 27 del 2022 e n. 71 del 2021) e non i singoli elementi che lo compongono (sentenza n. 236 del 2017), né le sole prestazioni accessorie (ancora, sentenza n. 73 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 1994).
7.– Per le ragioni sopra esposte (punti da 4.1. a 4.4. del Considerato in diritto), neppure la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, sollevata, in via subordinata, in riferimento all’art. 3 Cost., può trovare accoglimento.
8.– Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto le questioni sollevate in via principale, quanto quella proposta in via subordinata devono essere dichiarate non fondate.