T.A.R. Napoli, sez. I, sentenza 25 luglio 2024, n. 4380
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il c.d. accesso civico generalizzato, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza,
è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa e, differentemente dall’accesso c.d. difensivo protetto dagli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva, né a oneri di motivazione, né richiede la titolarità, in capo all’istante, di un interesse specifico, salvi i limiti oggettivi indicati dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 05/06/2024, n.5055), e salvi inoltre i limiti soggettivi indicati dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Premesso:
– che il c.d. accesso civico generalizzato, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa e, differentemente dall’accesso c.d. difensivo protetto dagli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva, né a oneri di motivazione, né richiede la titolarità, in capo all’istante, di un interesse specifico, salvi i limiti oggettivi indicati dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (tra le tante, da ultimo, Cons.Stato, Sez. V, 05/06/2024, n.5055), e salvi inoltre i limiti soggettivi indicati dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013; (…)
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, per l’effetto, previo annullamento
dell’impugnato atto di diniego (nota prot. 2785/2024), ordinare alla resistente P.A. di consentire il richiesto accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione suddetta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza;
Considerato, infine, di dover regolare le spese secondo soccombenza nella misura di
cui in dispositivo.