Cassazione civile, sez. II, sentenza 16 luglio 2024, n. 19498
PRINCIPIO DI DIRITTO
I materia di prescrizione degli obblighi di fare, inerenti alla demolizione di opere edilizie realizzate in contrasto con le norme sulle distanze, sancita da sentenza di condanna passata in giudicato, il diritto derivante dall’actio iudicati si prescrive nell’ordinario termine decennale indicato dall’art. 2946 cod. civ., tanto nel caso di azione nascente da inadempimento di un’obbligazione propter rem, quanto nel caso in cui l’azione derivi da un diritto di servitù reciproca tra i condomini, connotandosi comunque (WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 18 Luglio 2024 pag. 6 )come diritto personale ad una prestazione di fare nei confronti dell’obbligato inadempiente (Sez. 3, Sentenza n. 17449 del 31/07/2006, Rv. 592329-01).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Deve ribadirsi in proposito che in tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l’interruzione del termine ventennale stabilito dall’art. 1073 cod. civ., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali (Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 05/07/2013, Rv. 627094-01).
Peraltro, nelle servitù negative nelle quali l’esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, il non uso si identifica nella mancata osservanza dell’onere di riattivazione del diritto successivamente ad un evento che lo abbia violato e tale evento si produce per il solo verificarsi di un fatto che ne ha impedito l’esercizio (Sez. 2, Sentenza n. 10280 del 29/04/2010, Rv. 612756-01; Sez. 2, Sentenza n. 326 del 16/01/1998, Rv. 511600-01).
{…} l’atto di precetto, che contiene solo un’intimazione ad adempiere e non è diretto né all’instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo (Cass. civ. n. 7737/07 , n. 10738/14), può interrompere la prescrizione delle obbligazioni, ma non dei diritti reali