TAR PUGLIA – BARI, I – sentenza 01 agosto 2024 n. 918
PRINCIPIO DI DIRITTO
“E’ stato più volte sottolineato, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, che l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento); che l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa”
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- In via preliminare è possibile disattendere le eccezioni di inammissibilità del ricorso per irregolarità della notifica, sia perché –come esposto in fatto- la ricorrente ha poi correttamente notificato agli enti che dovevano essere coinvolti nel giudizio, sia perché l’impugnazione in ogni caso è infondata nel merito.
- Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la società Guastamacchia denuncia la valutazione positiva ottenuta dalla società Matarrese in esito al procedimento di verifica dell’anomalia, disciplinato dagli artt. 22, ultimo comma, e 23 del disciplinare di gara e dall’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.
La verifica di anomalia è stata condotta dal RUP con l’ausilio della commissione giudicatrice che, prima di concludere per la congruità dell’offerta sulla base degli elementi addotti “per giustificare il ribasso offerto nonché l’offerta tecnica presentata” ritenendoli “validi e pertinenti in relazione alla struttura organizzativa delle medesime e compatibili con la tipologia dei lavori di appalto” (cfr. relazione conclusiva RUP 4.12.2023), ha esaminato le giustificazioni presentate dalla società Matarrese acquisite in data 30.10.2023. Poi, con nota prot. n. 6923 del 10.11.2023, ha chiesto (come consentito dall’art. 23 disciplinare) ulteriori chiarimenti in relazione alla “stima delle migliorie offerte e relativi giustificativi” e alla “congruità dei costi della manodopera”, che la società Matarrese ha fornito il 27.11.2023.
A tal riguardo occorre osservare, in linea generale, che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2023, n. 4559).
Pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978); il giudizio sull’offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull’accertamento della serietà dell’offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36; Sez. V, 18 dicembre 2018, n. 7129; 29 gennaio 2018, n. 589), non rilevando eventuali inesattezze su singole voci.
Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, l’acquisizione di esperienza da far valere in sede di partecipazione a successive procedure di evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; idem, 13 febbraio 2017, n. 607 nonché da ultimo anche TAR Puglia, Sez. I, 11.6.2024, n. 736).
- Ciò premesso, riconducendo gli orientamenti in questione alle peculiarità del caso in esame, si osserva che dall’esame del giudizio finale di congruità formulato dall’amministrazione aggiudicatrice emerge che stazione appaltante ha effettuato comunque una valutazione globale dell’offerta, dopo aver svolto, però, una approfondita istruttoria (nei termini sopra richiamati) dell’offerta presentata dalla controinteressata sulla base dei parametri indicati della legge di gara.
In particolare, secondo la difesa dell’amministrazione e della controinteressata, la ricorrente non avrebbe fornito prove oggettive circa l’inattendibilità e la insostenibilità dei costi per la esecuzione dei lavori.
3.1. In ogni caso l’istante censura nel “merito” le valutazioni delle giustificazioni presentate dalla Matarrese, proponendo all’attenzione di questo giudice le proprie valutazioni o meglio una sistematica rilettura delle considerazioni svolte in relazione ai singoli profili dell’offerta che il provveditorato alle opere pubbliche di Bari ha ritenuto congruenti o giustificati. Si tratta, quindi, di censure che investono il proprium della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
Tuttavia, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 31.3.2016, n. 1270).
Il giudizio dell’organo tecnico (in questo caso il RUP) sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.
In conclusione nel controllo sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 282 del 2021 cit.; sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; sez. V, 14 novembre 2017, n. 5258; sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013).
3.2. Alla luce di tali coordinate deve ritenersi che non sussistano i profili di illegittimità dedotti, o quanto meno tali profili non travalicano i limiti del sindacato concesso in questa sede, perché non sono idonei a mettere in luce ragioni di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrio o travisamento dei fatti.
- In particolare va osservato che l’offerta è stata formulata dai partecipanti sulla base della progettazione posta a base di gara dalla stazione appaltante, validata il 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), come previsto nel disciplinare di gara alla voce “premesse”, pag. 2, secondo cui: “I progetti posti a base di gara sono stati validati rispettivamente in data 03.07.2023 e 21.03.2022”.
In base all’art. 26, d.lgs. n. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione attiene alla “rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente” e “ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori”, come è avvenuto nel caso di specie.
Il citato art. 26, comma 4, prevede che la verifica attiene alla coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti (lett. b) e alla adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (lett. h).
Venendo alle censure della ricorrente, questa presuppone che il prezzo offerto dalla Matarrese sarebbe “sottostimato con specifico riferimento a talune rilevanti voci di costo che…, sono state elaborate (e giustificate) avendo riguardo ai prezzi vigenti nel periodo 2019/2020, senza pertanto tener conto del sensibile e noto incremento dei prezzi intervenuto nel periodo 2019/2020-2023”.
Assume inoltre la Guastamacchia che l’offerta dell’aggiudicataria “non tiene conto dei maggiori oneri derivanti dall’obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio, il quale…, comporterà un incremento dei costi sino al 20%, così come previsto dal prezziario ufficiale della Regione Puglia 2019”.
4.1. Innanzitutto, vale osservare che in base alla legge di gara i concorrenti avrebbero dovuto formulare le proprie offerte facendo riferimento alla documentazione progettuale che ha determinato anche l’importo a base d’asta, documentazione che prevede anche una analisi dei prezzi.
La progettazione e, quindi, la base d’asta tengono conto dei preventivi del 2020, ai quali fa riferimento la ricorrente, validati in data 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), e poi sottoposti a verifica.
In sede di verifica di anomalia, il RUP ha osservato che dalla documentazione in atti “la Matarrese S.p.a. ha giustificato l’offerta presentata rappresentando in sintesi quanto segue:
– il costo della manodopera è dedotto dalle tabelle del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali per la provincia di Bari (aggiornamento dicembre 2022), dove ha sede l’impresa esecutrice;
– il costo complessivo della manodopera, per altro pressoché pari a quello posto a base di gara, risulta superiore ai limiti di congruità definiti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, «Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili»;
– il costo dei materiali e delle apparecchiature, al netto delle migliorie offerte, risulta pressoché invariato rispetto a quello posto a base di gara poiché l’offerta è strutturata modificando le aliquote di spese generali e utile di impresa;
– non risulta l’esigenza di documentare costi relativi a mezzi d’opera ed attrezzature, trattandosi di lavorazioni che non comprendono specifiche incidenze di questa categoria di componente;
– le spese generali risultano dettagliate per singole attività determinando una aliquota dell’8% del costo diretto dei lavori;
– gli oneri della sicurezza aziendali sono compatibili con quelli di cui alle Linee Guida pubblicate da Itaca;
– l’utile atteso della commessa è stato fissato al 2% che ritiene suscettibile di ulteriori miglioramenti derivanti da ottimizzazioni commerciali ed organizzative;
gli elementi addotti dai predetti Operatori Economici per giustificare il ribasso offerto nonché l’offerta tecnica presentata vengono ritenuti validi e pertinenti in relazione alla struttura organizzativa delle medesime e compatibili con la tipologia di lavori in appalto;
secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi ed alla congruità dell’offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato sez. V 30 marzo 2017 n. 1465, parere ANAC n. 84 del 10 aprile 2014, delibere ANAC n. 438 del 27 aprile 2017 e n. 488 del 3 maggio 2017)…”.
- Tale valutazione deve ritenersi immune dai profili sintomatici di eccesso di potere sopra descritti in ordine ai limiti della sindacabilità concessa a questo giudice.
Non persuade, infatti, il riferimento all’aumento dei costi sino al 20 % come previsto dal prezziario ufficiale della Regione Puglia, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei lavori e dei costi esaminati in sede di verifica di anomalia.
Convincono a tal riguardo le osservazioni svolte dalla stazione appaltante, secondo cui nella “verifica dell’anomalia dell’offerta, a fronte di oltre 380 prezzi costituenti l’insieme dei progetti oggetto di gara, solo una esigua parte risultano dedotti dal listino Puglia 2019 essendo relativi al progetto esecutivo, approvato nel dicembre 2022, che contempla l’esecuzione di opere di adeguamento impiantistico e antincendio.
Di queste, molte lavorazioni sono caratterizzate da una notevole incidenza della manodopera che, come è noto e riscontrabile dalle tabelle edite dal Ministero del Lavoro, non ha subito significativi incrementi.
Altre lavorazioni, prettamente impiantistiche o caratterizzate dalla fornitura e posa in opera di profilati metallici, evidenziano, per di più, una flessione dei prezzi nell’intervallo 2019-2023”.
Di analogo tenore sono le difese della controinteressata, che sottolineano come nella gara in esame, in relazione al tipo di opere da eseguire, l’incidenza dell’aumento dei costi dei materiali non potesse assumere rilievo, trattandosi di lavori ad alta incidenza di manodopera che nel periodo in considerazione non risultano aver subito notevoli incrementi.
- Può quindi convenirsi con le difese delle resistenti secondo cui le caratteristiche dei lavori consentirebbero di realizzare economie di scala, che hanno consentito all’impresa appaltatrice di ottimizzare i fattori della produzione e di sterilizzare gli aumenti dei costi nel frattempo sopravvenuti.
Del resto, le proposte degli operatori economici, le relative giustificazioni e la verifica dell’anomalia non avrebbero potuto che tener conto della progettazione posta a base di gara dalla stazione appaltante, validata in data 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), come previsto dal bando di gara e dal disciplinare, in cui gli incrementi supposti dalla ricorrente non erano contemplati.
In altri termini la formulazione delle offerte non poteva che tener conto dei dati individuati alla data di scadenza prevista dalla legge di gara per la presentazione delle istanze di partecipazione.
6.1. Di ciò del resto si è reso conto lo stesso RUP, il quale in sede di richiesta delle giustificazioni, oltre a chiedere “in riferimento alle migliorie offerte in sede di gara… apposite stime economiche (analisi prezzo, voci di listino, …) per ogni lavorazione aggiuntiva proposta e relativo computo riepilogativo, da riferire alla relazione sull’offerta tecnica prodotta in sede di gara…”, ha specificato che “i preventivi allegati alla relazione giustificativa (“Allegato 5 — Offerte giustificative”) dovranno essere riferiti al momento della presentazione dell’offerta; (…)”.
Il RUP in altri termini ha chiesto, in modo coerente con la disciplina di gara, che le giustificazioni fossero riferite alla data di presentazione dell’offerta e, quindi, che queste tenessero conto della stima effettuata in sede di progettazione allegata agli atti di gara.
- Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla Guastamacchia, l’incremento del 20% non essendo stato previsto dai progettisti dell’opera, non avrebbe dovuto necessariamente considerato dalla aggiudicataria in sede di offerta.
In ogni caso, convince la tesi della aggiudicataria secondo cui l’incremento dei costi “sino al 20%” previsto dal prezziario ufficiale della Regione Puglia, riguarda i “lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l’interruzione dell’attività lavorativa dell’organo usuario”, lasciando alle valutazioni discrezionali del progettista dell’opera ogni considerazione in ordine alle suddette variazioni percentuali ai costi unitari.
Nel caso di specie, come eccepito nelle repliche della aggiudicataria e anche in corso di udienza, nonché dalla difesa dell’Amministrazione appaltante: il progettista dell’opera (posta a base di gara) non ha ritenuto di dover applicare tale maggiorazione nella determinazione dell’importo a base d’asta avendo previsto una ipotesi di cantierizzazione per fasi.
Tale circostanza trova conferma al punto 9 della relazione generale denominato “fasizzazione dei lavori”, in cui è previsto che “il settimo piano del corpo A del Palazzo di Giustizia venga ristrutturato per primo e successivamente venga utilizzato come “polmone” per il trasferimento dei vari uffici man mano interessati all’esecuzione dei lavori. I piani, dal sesto al rialzato, sono stati suddivisi in “CANTIERI” di superficie pari a circa 700 mq in modo da individuare una cronologia delle aree sottoposte ad intervento e le attività da spostare di volta in volta al settimo piano per far posto ai lavori. Al piano interrato sono individuate ulteriori aree di intervento che avranno uno svolgimento dei lavori contestuale alle lavorazioni ai piani superiori”.
In altri termini, il progetto prevede che i lavori vengano eseguiti utilizzando aree sgombere che, di volta in volta, vengano messe a disposizione sulla base di un cronoprogramma delle diverse fasi lavorative, in modo da evitare interferenze e sovrapposizioni con i lavori da realizzare senza contatti con gli uffici giudiziari.
7.1. Risulta peraltro che i listini di riferimento dei progetti, prevedano la possibilità e non l’obbligo di aumentare i prezzi delle lavorazioni svolte in edifici occupati del 20% (listino 2019 e 2022) o del 10% (listino 2023) qualora si ravvisi il maggior onere dell’impresa di lavorare in condizioni che ne possano rallentare la produttività.
Appare logica, quindi, l’omessa considerazione in sede di progettazione della maggiorazione dei prezzi invocata dalla ricorrente, in modo assimilare le lavorazioni da eseguire a quelle da svolgere in un edificio libero da impedimenti.
La verifica condotta dal RUP tiene conto, quindi, della disciplina vigente e degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa.
- In senso contrario non vale il richiamo da parte ricorrente al precedente di questo Tribunale: sentenza n. 539 del 30.4.2024.
Nella vicenda oggetto della predetta decisione questo Tribunale ha accolto il ricorso evidenziando la incongruità delle giustificazioni indicate dalla aggiudicataria di quel contratto, rispetto al costo della manodopera e al costo di alcuni materiali da impiegare nelle lavorazioni.
In quella fattispecie, tuttavia, sono stati condivisi i rilievi mossi dalla ricorrente che sottolineavano la netta differenza tra la “stima dei costi del personale indicata dalla aggiudicataria”, rispetto a quella stimata in origine dal Comune e indicata nella legge di gara; sono state altresì valorizzate le lacune istruttorie che avevano contraddistinto la valutazione delle giustificazioni fornite dalla aggiudicataria in relazione ai suddetti costi.
Il precedente citato dal patrono della ricorrente in corso di udienza, pertanto, risulta inconferente e non mina le conclusioni alle quali è giunto questo collegio in ordine alla verifica di anomalia svolta dalla stazione appaltante oggetto del presente giudizio, perché del tutto diversi sono di anomalia e incongruità delle giustificazioni denunciati oggetto della citata decisione n. 539 del 2024.
- Con il secondo motivo la società Guastamacchia, nel tentativo di sostituirsi alla commissione giudicatrice, propone una personale ricostruzione delle valutazioni delle offerte tecniche dei primi tre operatori classificati, coinvolgendo anche il consorzio stabile Artemide (primo classificato, poi escluso) e comunque non chiamato nel presente giudizio.
Le censure esposte, con il quali si censurano nel “merito” le valutazioni dell’offerta tecnica svolte dalla commissione di gara, sono inammissibili.
La ricorrente principale deduce l’illegittimità e la illogicità dei punteggi attributi alla offerta tecnica della medesima ricorrente e alla controinteressata nonché all’impresa Artemide, in relazione ad una serie di criteri di valutazione, proponendo all’attenzione di questo giudice considerazioni e valutazioni proprie, già ampiamente riportate in fatto.
Si tratta di censure che investono la discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
9.1. Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche di recente da questo Tribunale (T.A.R. Puglia, sez. I, 15.12.2023, n. 1444), il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.3.2022 n. 797; sez. V, 14.5.2018, n. 2853; 31.3.2016, n. 1270).
Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.
Nel controllo sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282; sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; sez. V, 14 novembre 2017, n. 5258; sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013).
9.2. Ciò premesso le censure devono essere ritenute inammissibili perché travalicano i limiti del sindacato di legittimità e comunque non sono idonee a mettere in luce ragioni di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrio o travisamento dei fatti.
Peraltro la difesa della controinteressata con la memoria depositata il 19.2.2024 ha replicato alle analitiche deduzioni di parte ricorrente sopra riassunte.
Le altrettante puntuali argomentazioni difensive della aggiudicataria (alle quali si rinvia per esigenze di sinteticità ex artt. 120, comma 10, e 74 c.p.a.) non appaiono idonee a sostenere, nei limiti del sindacato concesso a questo giudice, l’assenza di quei profili di palese illogicità, contraddittorietà e erronea valutazione dei presupposti che avrebbero consentito di accogliere i rilievi della ricorrente.
9.3. In ogni caso non emergono dalle plurime e analitiche censure di parte ricorrente, con riguardo a tutti i diversi sub criteri elementi valutativi indicati nel disciplinare di gara, elementi tali da dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà nelle valutazioni svolte dal seggio di gara.
L’istante in sostanza ritiene che la propria offerta tecnica risponda esattamente a quanto richiesto dai diversi subcriteri e, dunque, che ci sarebbe stata una sottovalutazione della propria proposta ovvero una sopravvalutazione dell’offerta della Matarrese (nonché di quella del consorzio stabile Artemide). Si tratta si affermazioni che hanno origine –come già accennato- da una personale lettura dei giudizi espressi dal seggio di gara, che però non sono sufficienti a consentire (attesi i noti limiti in giudizi che attengono a valutazioni discrezionali) a evidenziarne la palese inattendibilità, la contraddittorietà e l’errore di fatto.
- In base alle predette considerazioni il ricorso introduttivo deve quindi essere respinto, di conseguenza, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno per equivalente (che è l’unica forma ipotizzabile allo stato della procedura in esame, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto e l’affidamento dei lavori), composto sia dal mancato profitto che la ricorrente principale avrebbe ricavato dall’esecuzione del servizio sia del danno curriculare, la stessa non può trovare accoglimento perché non fondata.
In ogni caso la ricorrente principale non ha allegato elementi univoci circa l’esistenza di danni conseguenti alla mancata aggiudicazione in proprio favore.
E’ stato più volte sottolineato, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, che l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento); che l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa (cfr. ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508; 23 febbraio 2010, n. 4326).
Tali elementi mancano del tutto nel caso di specie, per cui anche sotto tali profili la richiesta deve essere respinta.
- Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.