Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2024 n. 19350
PRINCIPIO DI DIRITTO
Qualora un bene immobile, per il quale sia stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, risulti classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, quale bene di interesse particolarmente importante, determinandosi in tal modo un vincolo artistico e culturale non soltanto sull’immobile, ma anche sugli arredi, le decorazioni, i cimeli storici e la relativa licenza di esercizio, la sussistenza di tale vincolo non si traduce, per il proprietario, nel divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto nell’obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo di quel vincolo
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Non è configurabile, da parte della sentenza della Corte d’Appello di Roma, una violazione del giudicato amministrativo. La natura stessa della decisione del TAR -pronuncia, come si è detto, di inammissibilità e, dunque, adottata per ragioni di rito – esclude tale violazione. Il Tar, come emerge dalla motivazione sopra riassunta ed in coerenza con la pronuncia di inammissibilità, si è limitato, in buona sostanza, ad escludere che sussistesse l’interesse a ricorrere contro l’atto impugnato per la ragione che esso era inidoneo a spiegare effetti lesivi sulla posizione dell’allora ricorrente, in quanto detti effetti non erano ad esso ricollegabili, ma lo erano al decreto del 1953. Il giudicato in rito si è formato soltanto sulla rilevata carenza di interesse e non sul modo di essere della situazione giuridica fatta valere con il ricorso.