Cassazione Penale, sentenza 29 agosto 2024, n. 33276
PRINCIPIO DI DIRITTO
Costituiscono maltrattamenti, idonei a integrare il reato di abbandono di animali, non
solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
(…) nel caso in esame, il Tribunale, sulla base di quanto emerso dall’istruttoria svolta,
ha ritenuto accertato che la ricorrente lasciò il cane pastore tedesco di proprietà della parte civile legato alla ringhiera dell’edificio nel quale quest’ultima abitava, al sole e per circa due ore, senza accertarsi che vi fosse qualcuno che in attesa dell’arrivo del proprietario potesse prendersene cura (in particolare la badante del padre della parte civile presso il quale quest’ultimo dimorava dopo la separazione dalla ricorrente);
il cane venne trovato in stato di ipertermia e con la frequenza respiratoria piuttosto alta
(98 contro i 30normali) e si riprese con una assistenza minima, con una doccia fredda, dopo circa 15 minuti.
Tale condotta, anche sulla base di quanto riferito dalle persone che avevano notato
l’animale legato e che lo avevano soccorso su richiesta del proprietario (in particolare M.S., guardia zoofila, che dichiarò che il cane si presentava sofferente), è stata ritenuta causa di uno stato di sofferenza da abbandono per l’animale e anche del rischio di riportare serie conseguenze a causa della esposizione al calore, con la conseguente affermazione della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen.
Si tratta di conclusioni che sono state adeguatamente giustificate, sulla base di una
analitica ricostruzione delle risultanze istruttorie, con argomenti non manifestamente illogici, essendo stato sottolineato lo stato di sofferenza e di ipertermia dell’animale, tale da consentire di ravvisare la detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, e dunque configurabile la contravvenzione di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen., posto che costituiscono maltrattamenti, idonei a integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo (Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv. 253882 – 01; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 46560 del 10/07/2015, Francescangeli, Rv. 265267 – 01