Cassazione Civile, III, sentenza, 20.08.2024, n. 22970
PRINCIPIO DI DIRITTO
Per orientamento consolidato di questa Corte, ribadito anche dai precedenti indicati dallo stesso ricorrente, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 – non solo deve essere un “fatto” vero e proprio e, quindi, non una ”questione” o un “punto” della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761). Viceversa, non costituiscono, “fatti” secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439), di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una “motivazione non corretta”).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La Corte romana – lungi dall’aver omesso di considerare le circostanze lamentate dalla parte ricorrente come fatti decisivi – ha ritenuto di non attribuire efficienza causale al riscontrato silenzio clinico intercorso tra il 9/9/2008 e il 3/12/2008 (data di effettuazione del test), sino all’evento suicidario avvenuto l’11/12/2008, specificando, in primo luogo, che sulla base di quanto rilevato dallo stesso CTU, nel corso dell’internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, il giovane detenuto era stato sottoposto costantemente ad adeguato trattamento terapeutico farmacologico e ad assidue visite psichiatriche e, senza emersione di viraggio peggiorativo della sintomatologia psicopatologica; tant’è che dall’ultima visita di controllo effettuata, con somministrazione del test BPRS, ossia otto giorni prima del suicidio, «era emerso un quadro clinico stazionario e l’assenza di rischio suicidario sino a tale data (cfr. pag. 22 della CTU)» (pag. 4 della sentenza impugnata).