Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 10 settembre 2024, n. 24353
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il
diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il conflitto positivo reale di giurisdizione va risolto affermando la giurisdizione del
giudice tributario, già esercitata con la sentenza della CTR, come chiesto dalla ricorrente, convenendosi con le conclusioni del Procuratore Generale.
Nella specie la materia dei crediti d’imposta rientra nella giurisdizione tributaria e
peraltro il decorso dei termini per le verifiche non consolida il diritto dell’interessato.
Queste Sezioni Unite hanno affermato (Cass., S.U., n. 761 del 2022, n. 12150 del
2021) che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.
Ciò, in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel
modello dell’indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario.
E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi
sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso; il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non può svolgersi secondo il modello dell’indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione (Cass., S.U., n. 19069 del 2016).
Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione
ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull’amministrazione, sia del quantum di esso.