Corte di Cassazione civile, sezioni Unite – ordinanza 09 settembre 2024 n. 24096
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Va dichiarata, conformemente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, sulla domanda di condanna della P.A. ad un facere promossa dagli attori, la giurisdizione del giudice ordinario. Va, invero, osservato in via generale che la giurisdizione del giudice amministrativo, anche nell’ipotesi in cui la stretta connessione tra posizioni di diritto soggettivo e posizione di interesse legittimo renda ravvisabile la giurisdizione esclusiva del medesimo, presuppone pur sempre la spendita di Corte di Cassazione – copia non ufficiale RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di Salerno Est. Cons. Marulli poteri autoritativi di natura pubblicistica, costituenti esercizio primario delle prerogative che connotano l’agere della pubblica amministrazione in funzione della realizzazione di un interesse pubblico. In difetto di questa connotazione, allorché l’azione della pubblica amministrazione si concreta in un’attività di carattere materiale, che si realizza al di fuori dell’esercizio di poteri pubblici e si risolve più direttamente nei confronti del privato nell’adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, che recano offesa al principio del nemimem laedere, la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario in quanto giudice preposto dall’ordinamento alla generale tutela giurisdizionale dei diritti.
- Non sussiste, pertanto, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo poiché rilevano diritti soggettivi, e non interessi legittimi; né sussiste la giurisdizione esclusiva – in particolare, quella ipotizzata qui dal giudice ordinario – poiché anche in riferimento al contenzioso in materia espropriativa sono devolute dall’art. 133, lett. g), cod. proc. amm. alla cognizione esclusiva del g.a., con la sola eccezione di quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, solo le controversie “riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”. Si è così statuito – affermandosi un principio di diritto cui si intende dare seguito anche in questa occasione – che l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cass., Sez. VI-III, 23/09/2021, n. 25843; Cass., Sez. U, 6/09/2013, n. 20571; Cass., Sez. U, 14/03/2011, n. 5926). Corte di Cassazione – copia non ufficiale RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di Salerno Est. Cons. Marulli
- Alla luce dei principi compendiati non è perciò dubitabile, venendo al caso di specie, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario che andrà perciò doverosamente dichiarata. La pretesa degli istanti, che si dolgono e denunciano la condotta omissiva della P.A. asseritamente astenutasi dal procedere, ultimati i lavori di messa in sicurezza del viadotto stradale, all’esecuzione delle opere atte a consolidare il fondo interessato rimasto in stato di dissesto a seguito di detti lavori, è esternazione di un diritto soggettivo dei medesimi che si iscrive nell’arco delle tutele accordate dall’art. 2043 cod. civ. e che ricade perciò nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio