Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27 settembre 2024, n. 25825
PRINCIPIO DI DIRITTO
Nell’accertamento del nesso causale, infatti, la condotta alternativa lecita va messa in
relazione all’evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso: se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l’indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Nell’accertamento del nesso causale, infatti, la condotta alternativa lecita va messa in
relazione all’evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso:
se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l’indagine causale
va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa.
Invece, i giudici di appello, come si è detto prima, hanno effettuato l’indagine
controfattuale considerando quale evento non già il danno subìto, ma l’inefficacia terapeutica del trattamento, e dunque un evento diverso, di cui il ricorrente non si duole.
Non v’è dubbio che non guarire dalla lombosciatalgia è evento diverso dal subire la
paralisi:
ed occorreva chiedersi se, evitare l’intervento, avrebbe evitato la paralisi.
L’evento che, per il ricorrente, ha costituito danno è, per l’appunto, la paralisi, non la mancata guarigione dalla lombosciatalgia, e dunque la questione causale è conseguente:
stabilire se la condotta alternativa lecita avrebbe evitato quell’evento, non altro (la
mancata guarigione dalla lombosciatalgia).