Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 ottobre 2024, n. 8016
PRINCIPIO DI DIRITTO
La responsabilità precontrattuale sottopone l’amministrazione alla duplice soggezione
alla legittimità amministrativa e agli obblighi di comportamento secondo correttezza e buona fede, i quali costituiscono profili tra loro autonomi e da cui può rispettivamente derivare l’annullamento degli atti adottati nella procedura di gara e le responsabilità per la sua conduzione.
La responsabilità precontrattuale si fonda sui seguenti requisiti: a) l’affidamento tutelabile nella sua ragionevolezza e nel correlato carattere ingiustificato del recesso; b) il carattere colposo della condotta dell’amministrazione, nel senso che la violazione del dovere di correttezza e buona fede deve esserle imputabile quanto meno a colpa, secondo le regole generali valevoli in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
8.2 Come rimarcato anche di recente dall’Adunanza Plenaria n. 21/2021, la
responsabilità precontrattuale sottopone l’amministrazione alla duplice soggezione alla legittimità amministrativa e agli obblighi di comportamento secondo correttezza e buona fede, i quali costituiscono profili tra loro autonomi e da cui può rispettivamente derivare l’annullamento degli atti adottati nella procedura di gara e le responsabilità per la sua conduzione.
La responsabilità precontrattuale si fonda sui seguenti requisiti: a) l’affidamento
tutelabile nella sua ragionevolezza e nel correlato carattere ingiustificato del recesso; b) il carattere colposo della condotta dell’amministrazione, nel senso che la violazione del dovere di correttezza e buona fede deve esserle imputabile quanto meno a colpa, secondo le regole generali valevoli in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.
8.3 La verifica di un affidamento ragionevole sulla conclusione positiva della
procedura di gara va svolta in concreto, in ragione del fatto che il grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura al momento della revoca, riflettendosi sullo spessore dell’affidamento ravvisabile nei partecipanti, presenta una sicura rilevanza ai fini dello scrutinio di fondatezza della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 27/10/2023, n. 9298).