La Corte di Cassazione Penale affronta il contrasto giurisprudenziale riguardo il concorso di reati tra l’art. 570,2° comma n. 2) c.p. e l’art. 570-bis c.p., aderendo alla tesi che ritiene quest’ultimo, meno grave, assorbito nel primo, con conseguente sola applicazione della pena prevista per l’art. 570,2° comma c.p..
Il fondamento della decisione, risiede nella sussistenza dell’elemento specializzante solo nel primo caso, vale a dire lo stato di bisogno del figlio che si ha il dovere-obbligo di mantenere, correlato alla mancanza dei mezzi di sussistenza.
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 1° ottobre 2024, n. 36567
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va annullata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il concorso formale tra i delitti di cui all’art. 570, 2° comma n. 2) c.p. e 570-bis c.p., rimanendo quello di cui all’art. 570-bis, cod. pen., assorbito in quello di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2), stesso codice. Dev’essere conseguentemente applicata la sola pena prevista per quest’ultimo […].
Pertanto, la condotta dell’agente che ometta di versare in favore di figli minori l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, integra soltanto il delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen..
Non integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis, cit.), che rimane assorbito nel primo, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie – obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura – solo nel primo caso si aggiunge l’elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il primo motivo di ricorso, con cui si censura il riconoscimento del concorso formale tra i delitti di cui agli artt. 570, secondo comma, n. 2), e 570-bis, cod. pen., è fondato.
- Consapevole del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sul tema, ritiene il Collegio di aderire all’indirizzo per cui la condotta dell’agente che ometta di versare in favore di figli minori l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, integra soltanto il delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen..
Non integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis, cit.), che rimane assorbito nel primo, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie – obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura – solo nel primo caso si aggiunge l’elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.
Si citano tra le più recenti: Sez. 6, n. 45103 del 10/10/2023, F., Rv. 285473; Sez. 6, n. 9065 del 08/02/2023, M., Rv. 284274; Sez. 6, n. 20013 del 10/03/2022, B., Rv. 283303; per il concorso formale tra i due reati, invece, tra varie altre: Sez. 5, n. 12190 del 04/02/2022, P., Rv. 282990; Sez. 6, n. 43560 del 12/10/2021, D., Rv. 282184; Sez. 6, n. 36207 del 30/09/2020, C. , Rv. 280180; Sez. 6, n. 18572 del 10/04/2019, C., Rv. 275677.
- I principali argomenti dell’avverso indirizzo, invero, non persuadono.
Tanto dicasi, anzitutto, per quello che fa leva sulla diversità del bene giuridico che sarebbe tutelato dalle due fattispecie: l’adempimento dei doveri di solidarietà familiare verso la prole, nel caso dell’art. 570, secondo comma, n. 2); il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali, per l’art. 570-bis.
In generale, quello del bene-interesse protetto dalla norma incriminatrice è argomento sdrucciolevole, facilmente adattabile a posizioni ermeneutiche precostituite e difficilmente conciliabile con il principio di tassatività che la Costituzione impone al precetto penale.
Del resto, proprio con riferimento alla specifica ipotesi in esame, basterebbe osservare, a confutazione, per un verso, dov’è collocata nel codice penale la disposizione dell’art. 570-bis, vale a dire proprio come l’altra – nel capo dei “delitti contro l’assistenza familiare”.
Per l’altro verso, la violazione di una statuizione giudiziaria adottata a tutela degli interessi economici di un dato soggetto indiscutibilmente determina, ancorché se si vuole – in via mediata, un pregiudizio di tali interessi.
- Non convince, inoltre, neppure l’argomentazione che -richiamando la più generale ricostruzione dogmatica dei rapporti tra l’art. 570 e l’art. 12-sexies, legge n. 898 del 1970, poi trasfuso nel “nuovo” art. 570-bis, operata dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 23866 del 31/01/2013, rie. S., Rv. 255270) pone l’accento sulla diversa e maggiore ampiezza dell’obbligo di mantenimento tutelato dai provvedimenti del giudice civile.
La violazione di detto obbligo è sanzionata dall’art. 570-bis, rispetto ai “mezzi di sussistenza” che il genitore è tenuto garantire al figlio minore, onde non commettere il delitto di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2).
Un simile argomentare, infatti, sicuramente condivisibile nel presupposto da cui muove, s’infrange però sulla considerazione per cui, nel caso del genitore destinatario di un provvedimento giudiziario per la tutela economica dei figli minori, la mancanza dei mezzi di sussistenza ed il conseguente stato di bisogno di questi ultimi presuppongono necessariamente l’inadempimento del più ampio dovere di mantenimento impostogli dal giudice, rappresentando, a ben vedere, la conseguenza più grave di tale violazione.
- Ad avviso del Collegio, allora, la questione dev’essere affrontata muovendo, anzitutto, dalla diversa natura delle due fattispecie in discorso.
L’una fattispecie, quella cioè dell’art. 570-bis, consistente in un reato di pura condotta (omissiva); l’altra, quella dell’art. 570, capoverso, n. 2), in un reato di evento, ovvero la mancanza dei mezzi di sussistenza ed il conseguente stato di bisogno dei figli.
Nel caso del genitore destinatario di un provvedimento del giudice civile che gli imponga degli obblighi economici verso i figli minori, dunque, il delitto di cui all’art. 570, capoverso, n. 2), non può esistere senza che risulti integrato anche l’altro.
Ciò, in quanto, se è vero che l’inadempimento delle prestazioni economiche stabilite dal giudice può anche non comportare lo stato di bisogno dei beneficiari (perché, in ipotesi, titolari di altri redditi o beni patrimoniali, oppure assistiti da altri familiari), non è vero il contrario.
Infatti, se il più ampio obbligo di mantenimento fosse stato adempiuto, il figlio non si sarebbe potuto trovare senza le minime disponibilità economiche nelle quali consistono i “mezzi di sussistenza”.
Ed allora, se per un dato soggetto – ovvero il genitore destinatario di un provvedimento giudiziale impositivo di obblighi economici in favore dei propri figli minori – un dato reato non può esistere senza che sia integrato anche l’altro, in quanto si perfeziona con l’avverarsi di una delle possibili conseguenze lesive che l’altro reato mira ad impedire, quello meno grave – nello specifico, quello previsto dall’art. 570-bis, cit. – deve intendersi assorbito da quello sanzionato più severamente.
Perciò, […] deve applicarsi solo la pena prevista per quest’ultimo: nell’ipotesi in questione, quella di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2), cod. pen.
- La sentenza impugnata, dunque, dev’essere annullata senza rinvio, nella parte in cui ha ritenuto il concorso formale tra i due anzidetti delitti, rimanendo quello di cui all’art. 570-bis, cod. pen., assorbito in quello di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2), stesso codice.
Dev’essere conseguentemente applicata la sola pena prevista per quest’ultimo, nella misura stabilita dal primo giudice e confermata dalla sentenza d’appello […].
- Non può essere ammesso, invece, il secondo motivo di ricorso, riguardante l’omissione della motivazione sul motivo d’appello con cui si chiedeva la revoca della provvisionale disposta in favore della parte civile dalla sentenza di primo grado.
Le statuizioni del giudice penale in tema di provvisionale, infatti, non sono impugnabili con ricorso per cassazione, trattandosi di decisioni di natura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loro natura insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere travolte dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (fra le altre: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; ma anche Sez. 6, n. 27910 del 23/09/2020, e Sez. 2, n. 29773 del 16/09/2020, non massimate).
E ciò vale sia per il caso in cui il giudice abbia riconosciuto la provvisionale, sia per quello in cui la relativa richiesta sia stata disattesa, motivatamente o meno (in tal senso, tra altre, Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934).
- Non vanno liquidate le spese di giudizio in favore della parte civile, avendo essa rassegnato deduzioni soltanto su una questione – come quella relativa alla provvisionale – patentemente inammissibile per giurisprudenza consolidata, e non avendo perciò apportato alcun contributo significativo al presente grado del processo.