Corte Costituzionale, sentenza 18 ottobre 2024, n. 165
PRINCIPIO DI DIRITTO
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, è fondata. La disposizione statale da ultimo menzionata reca un principio fondamentale della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 248 del 2006). In forza di essa, «[l]e regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale». Il parametro interposto consente, dunque, l’imposizione delle misure di compensazione solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, ossia in ipotesi in cui è sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (nuova, potenziata o trasformata). Lo stesso riferimento ai «soggetti proponenti» rende evidente la volontà del legislatore statale di prevedere la stipulazione di accordi aventi ad oggetto le misure di compensazione esclusivamente nel contesto della procedura di autorizzazione, evidentemente al fine di consentire all’imprenditore di vagliare la convenienza della sua iniziativa economica. Tale necessaria contestualizzazione, del resto, è espressamente imposta dalle citate Linee guida del 2010, sia pure in relazione allo specifico e diverso ambito degli impianti e delle infrastrutture energetiche alimentati da fonti rinnovabili, oltre che dallo stesso legislatore regionale pugliese in relazione a tutti gli impianti e le infrastrutture energetiche diversi da quelli del gas (art. 1, comma 2-bis, della medesima legge reg. Puglia n. 28 del 2022). La disposizione impugnata, per contro, consentendo l’applicazione delle misure di compensazione, nel settore del gas, anche in relazione agli impianti e alle infrastrutture che abbiano già ottenuto l’autorizzazione («che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»), senza la contestuale previsione di quelle misure («per i quali non siano state applicate misure compensative»), si pone in contrasto con il parametro interposto.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004.
- La disposizione impugnata sostituisce il comma 4 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, secondo cui, nella formulazione antecedente all’intervento del legislatore regionale contestato con l’odierno ricorso, «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all’articolo 1». Nell’attuale formulazione, il citato art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 prevede, invece, che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall’articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo». Le «misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo» sono quelle specificamente previste nel settore del gas dall’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, ai sensi del quale, «al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi» (e al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4, lettera f, della legge n. 239 del 2004), «è disposta per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti, nella misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese». L’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, anch’esso richiamato dalla disposizione impugnata, a sua volta, prevede che «[l]a Regione, in armonia con la legislazione europea, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici». Tali ultime misure possono essere previste «a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese» (art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022).
- Secondo il ricorrente, l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, nel consentire l’imposizione delle misure di compensazione in relazione agli «impianti a gas di fatto “esistenti” alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti)», violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004. Quest’ultimo, recante un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, attribuirebbe, infatti, alle regioni e agli enti territorialmente interessati il diritto di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale esclusivamente con i soggetti proponenti nuove infrastrutture, ovvero il potenziamento o la trasformazione di quelle esistenti.
- L’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, in secondo luogo, nell’introdurre un «onere aggiuntivo a carico di soggetti che hanno già conseguito un titolo autorizzatorio alla data di entrata in vigore delle norme» lederebbe, in violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., il loro affidamento e la loro libertà di iniziativa economica, «intesa come capacità dell’imprenditore di organizzare i fattori della produzione e di determinarsi autonomamente nell’ambito di un quadro giuridico stabile e certo con la pubblica amministrazione, senza il condizionamento di normative sopravvenute che alterino i programmi originari introducendo oneri non previsti».
- In via preliminare, deve essere delimitato il thema decidendum. L’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, per come sostituito ad opera dell’impugnato art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, si compone di due alinea. Il primo disciplina le misure di compensazione per gli «impianti» e «le infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative». Il secondo, invece – per mezzo del rinvio all’art. 2, comma 1, della stessa legge reg. Puglia n. 28 del 2022 – riguarda le misure di compensazione applicabili (sempre nel settore del gas) a «ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica» o a quelli già esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione. Nonostante il Presidente del Consiglio dei ministri abbia impugnato la menzionata disposizione regionale senza alcuna specificazione, è chiaro, alla luce del complessivo tenore del ricorso, che esso si appunta esclusivamente sul primo alinea, che dunque costituisce l’unico oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale.
- Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalla Regione Puglia, secondo cui entrambe le questioni sarebbero inammissibili per genericità della motivazione e per assenza del contrasto tra la disposizione impugnata e la legislazione statale di riferimento. Le eccezioni non sono fondate. Il senso della prima questione è sufficientemente chiaro: secondo il ricorrente, la previsione che le misure di compensazione si applicano «agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni» si pone in contrasto con il parametro interposto, il quale contempla quelle misure solo per «ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti». Parimenti chiaro è il senso della seconda questione: la disposizione regionale – nel prevedere le misure in esame non solo per i nuovi impianti o per il potenziamento o la trasformazione di quelli esistenti, ma anche per quelli già aventi un titolo per la costruzione prima dell’entrata in vigore della legge regionale – lederebbe l’affidamento degli operatori economici, sui quali, al momento del rilascio del titolo, quelle misure non erano state fatte gravare. La sussistenza o meno del contrasto con il parametro interposto e delle violazioni dedotte, poi, attiene non al rito ma al merito delle questioni.
- Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui – nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 – prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1».
- Resta assorbita la restante questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023 promossa in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.