Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 9 ottobre 2024, n. 37162
PRINCIPIO DI DIRITTO
La ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la abolitio criminis effettuata con D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché non sussiste il delitto presupposto.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Il ricorso è fondato.
1.1. Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto sia provento di reato. Nel caso in esame (a) il reato presupposto, ovvero la falsificazione degli assegni attraverso “clonazione”, risultava depenalizzato ad opera del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2017, (b) la condotta di ricezione degli assegni falsificati è stata consumata in epoca prossima al 23 ottobre 2017, dunque successivamente all’intervento di depenalizzazione, come risulta dalle denunce degli offesi.
Emerge cioè che la condotta di falsificazione è stata posta in essere quando la stessa non costituiva più reato, a causa dell’abolitio criminis decisa dal legislatore, il che impedisce di ritenere integrato il presupposto della ricettazione.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza, formatasi sul tema dell’abolitio criminis, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre: Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 – 01).
Tale giurisprudenza, che affronta il tema della rilevanza dell’abolitio criminis del reato presupposto sulla ricettazione, presuppone, infatti, che, nel momento in cui viene consumata, la condotta che identifica il reato presupposto, costituisca reato.
1.2. Può dunque essere affermato che la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la abolitio criminis effettuata con D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché non sussiste il delitto presupposto.
1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.