Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza 22 ottobre 2024, n. 38772
PRINCIPIO DI DIRITTO
Costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, per la presenza di più persone, non deve essere necessariamente intesa la presenza in senso fisico, ma anche quella in senso virtuale. […] Si tratta di un principio che deve, senza dubbio alcuno, essere steso anche al reato di oltraggio che, come l’ingiuria, richiede la presenza di più persone.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Il ricorso è fondato.
2.Occorre, preliminarmente, osservare che costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, per la presenza di più persone, non deve essere necessariamente intesa la presenza in senso fisico, ma anche quella in senso virtuale.
Tale principio non è stato espresso in tema di oltraggio, bensì in tema di distinzione tra delitto di diffamazione ed illecito civile di ingiuria ove il tratto distintivo è costituito proprio dalla presenza o dall’assenza dell’offeso (vedi Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592 – 01; Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541 – 01; Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 – 01).
Si tratta di un principio che deve, senza dubbio alcuno, essere steso anche al reato di oltraggio che, come l’ingiuria, richiede la presenza di più persone.
- Nel caso in esame l’oltraggio è avvenuto durante una diretta avviata sul social network Instagram seguita da quarantaquattro persone, che hanno, quindi, percepito in tempo reale l’offesa all’onore e al prestigio dei pubblici ufficiali. Ciò nonostante, Il Tribunale di Aosta, non conformandosi al principio di diritto sopra indicato, ha ritenuto che, per configurare il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. fosse indispensabile la presenza fisica di più persone sul luogo dell’evento.
- La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio per il giudizio di impugnazione alla Corte di appello di Torino