TAR Lazio, Sezione IV Ter, Ordinanza 28 ottobre 2024, n. 4848
PRINCIPIO DI DIRITTO
Pur trattandosi di titolo non correttamente dichiarato in domanda, l’indicazione dello stesso in quest’ultima, sia pure secondo modalità ed in spazi non appropriati, avrebbe comunque dovuto indurre l’Amministrazione, anche in esito alla eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell’articolo 6 del bando per il ridetto titolo, ravvisandosi, nella specie, una meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione;
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
Ritenuto che in relazione alle doglianze portate in ricorso di cui ai numeri 2) e 3) ed afferenti l’omessa attribuzione del punteggio previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e, in relazione a tale titolo, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, sussista il fumus boni iuris.
Tanto perché, pur trattandosi di titolo non correttamente dichiarato in domanda, l’indicazione dello stesso in quest’ultima, sia pure secondo modalità ed in spazi non appropriati, avrebbe comunque dovuto indurre l’Amministrazione, anche in esito alla eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell’articolo 6 del bando per il ridetto titolo, ravvisandosi, nella specie, una meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione;
Ritenuto, di contro, prima facie insussistente il fumus boni iuris in relazione alle doglianze sub 4) e 5) del ricorso introduttivo relativamente alle censure riferite alla dedotta violazione della par condicio concorsorum, per effetto dell’attribuzione del punteggio di 0,75 a favore di tutti i candidati della sessione di esame del 6 giugno in ragione del quiz errato rinvenuto nella busta 5 agli stessi sottoposta ed alla violazione dell’articolo 8 del bando, dovuta, in tesi, alla copertura dei posti sui distretti di Genova, Brescia e Trieste, rimasti incapienti, mediante utilizzo delle sole graduatorie relative ai distretti, rispettivamente, di Firenze, Bologna e Venezia. Tanto può concludersi in ragione:
-in relazione alla doglianza sub 4), di quanto già deciso da questa Sezione con sentenza n. 16216 del 6 settembre 2024, le cui motivazioni si intendano qui richiamate e parte integrante del presente provvedimento; -in relazione alla doglianza sub 5), di quanto già deciso da questa Sezione con ordinanza cautelare n. 3870 del 2 settembre 2024, le cui motivazioni si intendano qui richiamate e parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere in parte qua la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all’aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa;
Ritenuto di compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione.