Corte Costituzionale, sentenza 31 Ottobre 2024, n. 172
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con ordinanza del 14 febbraio 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), in riferimento agli artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione;
1.1. Il giudizio a quo concerne l’impugnativa, promossa dal Comune di Enna […] di quattro decreti del Presidente della Regione Siciliana […];
1.2. Dall’ordinanza di rimessione risulta in particolare: che i primi tre decreti – aventi a oggetto rispettivamente la nomina di G. D.F. a Commissario straordinario per la gestione del Libero consorzio comunale di Enna, nelle more dell’insediamento degli organi dell’ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022; la proroga del termine della gestione commissariale fino al 31 marzo 2023; e l’ulteriore proroga della gestione stessa fino al 31 agosto 2023 – sono stati adottati sul fondamento dell’art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che ha posposto le elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani dal 2022 al 2023: proroga che è stata dichiarata frattanto costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., dalla sentenza n. 136 del 2023 di questa Corte […];
1.3. Il giudice a quo premette di ritenere infondate le eccezioni preliminari svolte dai resistenti […]. Sarebbero invece rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 prospettati dal Comune di Enna;
1.4. Quanto alla rilevanza, poiché la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 consente il differimento dell’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali a una data da fissarsi da parte del Presidente della Regione «entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell’anno 2024» e proroga le gestioni commissariali fino al 31 dicembre 2024, il primo motivo di ricorso articolato dal Comune di Enna dovrebbe essere rigettato, stante la «formale legittimità» del decreto impugnato;
1.5 […] il giudice a quo rammenta che la citata sentenza n. 136 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che disponeva il rinvio di un anno […] delle elezioni, già più volte posposte, dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, e prorogava contestualmente il mandato dei commissari straordinari nominati dalla Regione per svolgere le funzioni dei primi, ritenendo che il rinvio in questione […] sommandosi ai precedenti, irragionevolmente impedisse lo svolgimento delle elezioni, in violazione dell’autonomia attribuita agli enti di area vasta dagli artt. 5 e 114 Cost.;
1.6. La medesima conclusione si imporrebbe in riferimento all’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che rinvia di un anno ancora le elezioni degli organi degli enti di area vasta in Sicilia. Il differimento delle elezioni non potrebbe ritenersi immune da censure sul piano costituzionale sol perché disposto «nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all’introduzione dell’elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti» (art. 1, comma 1, lettere a e b, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023);
1.7. Da un lato, tale ragione giustificatrice potrebbe al più rilevare in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ma non varrebbe a scongiurare la lesione degli artt. 5 e 114 Cost., stante il perdurante ostacolo posto dal legislatore regionale alla costituzione degli enti di area vasta in Sicilia[…] lo aveva invitato ad assicurare «il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani». Dall’altro lato, non giustificherebbe l’ennesimo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta l’avvenuta presentazione, sia a livello statale […] di progetti di legge volti a reintrodurre l’elezione a suffragio universale diretto degli organi di province e città metropolitane e a superare la disciplina dell’elezione di secondo grado prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
1.8.Si tratterebbe, infatti, di «dati evanescenti e comunque non definitivi […] in quanto dipendenti da solo eventuali determinazioni politiche di organi parlamentari nazionali e regionali, del tutto liberi sull’an, quid, quomodo e quando delle proprie attività»;
- Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana […] chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate;
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il TAR Sicilia, sezione prima, ha censurato l’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, denunciandone il contrasto con gli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost;
3.1. La disposizione censurata, modificando gli artt. 6, comma 2, 14-bis, comma 7, e 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, differisce le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani a una data fissata con decreto del Presidente della Regione Siciliana da adottarsi «entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell’anno 2024», e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali;
3.2. Tale differimento […] irragionevolmente e ingiustificatamente impedirebbe la costituzione degli organi degli enti di area vasta in Sicilia, in violazione dell’autonomia costituzionalmente attribuita agli enti in questione;
- L’istanza non può essere accolta;
- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte […] quando le norme censurate costituiscono il fondamento di provvedimenti amministrativi impugnati innanzi al giudice amministrativo, «[l]o ius superveniens non impone la restituzione degli atti al rimettente, poiché è ininfluente nel giudizio a quo, ove si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum» […];
- Nel merito, le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., con assorbimento delle ulteriori censure. 5.1.– La sentenza n. 136 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost. Tale disposizione aveva rinviato le elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana dal 2022 al 2023; e aveva contestualmente prorogato il termine finale delle gestioni commissariali delle funzioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali da «non oltre il 31 agosto 2022» a «non oltre il 31 agosto 2023».
6.1.Ripercorsa la successione delle quindici leggi regionali, precedenti la n. 16 del 2022, che avevano disposto altrettanti rinvii delle elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana, questa Corte ha rilevato che l’assetto istituzionale di tali enti è rimasto «sinora sostanzialmente inattuato», dal momento che i continui rinvii delle elezioni da parte del legislatore siciliano hanno «di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia». Una tale situazione è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost., che impongono l’istituzione dei liberi consorzi comunali […] e delle città metropolitane, nel rispetto della loro natura di enti autonomi e costituzionalmente necessari; nonché con il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., poiché il rinvio delle elezioni era stato disposto senza alcuna giustificazione.
6.2. Questa Corte ha dunque invitato la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione «senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale».
7.La legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, promulgata il giorno antecedente a quello del deposito della sentenza n. 136 del 2023 ed entrata in vigore l’8 luglio 2023, ha nuovamente rinviato le elezioni del presidente del libero consorzio comunale e del consiglio metropolitano, questa volta a una data da fissarsi con decreto del Presidente della Regione «entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell’anno 2024» (art. 1, comma 1, lettere a e b);
7.1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 1, novellando l’art. 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, ha poi prorogato la gestione commissariale delle funzioni di Presidente del libero consorzio comunale a «non oltre il 31 dicembre 2024»;
7.2.Tali interventi normativi si autoqualificano come realizzati «[n]elle more dell’approvazione della legge regionale di riordino dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, finalizzata all’introduzione dell’elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti di area vasta» (art. 1, comma 1, primo alinea); legge regionale che, in effetti, risultava in fase di gestazione all’epoca di presentazione del d.d.l. n. 502 del 26 maggio 2023, poi esitato nella legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 (così la relazione al d.d.l.).
7.3.L’art. 1, comma 1, lettere a) e b) precisa, inoltre, che il rinvio delle elezioni è disposto «nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all’introduzione dell’elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti».
7.4. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale, la circostanza che la legge regionale oggi scrutinata motivi il nuovo rinvio delle elezioni con riferimento a processi politici di riforma allo stato non ancora compiuti, non vale, ad avviso di questa Corte, a escludere i vulnera costituzionali denunciati dal rimettente, con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. In effetti, l’intervento normativo oggi censurato, sommandosi ai sedici che lo hanno preceduto, ha aggiunto un ennesimo anello a quella «catena di rinvii», già stigmatizzati nella sentenza n. 136 del 2023, «che ha fatto sì che le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali […] – che avrebbero dovuto svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ai sensi della legge reg. Siciliana n. 5 del 2016 –, ancora non abbiano avuto luogo».
7.5. Valgono pertanto, anche rispetto all’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, le considerazioni già svolte da questa Corte, secondo cui, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi, il legislatore siciliano è venuto meno al dovere, scaturente dagli artt. 5 e 114 Cost., di istituire gli enti di area vasta nel rispetto della loro autonomia, stanti la «natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come “costitutivi della Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost.» […];
7.6. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, d’altra parte, non sortisce l’effetto […] di impedire lo svolgimento nel breve termine delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani. Ciò in quanto, medio tempore, il legislatore regionale ha nuovamente regolato la materia con la legge reg. Siciliana n. 24 del 2024;
7.7. Tale legge regionale, non oggetto di censure nel presente giudizio, ha ancora una volta modificato gli artt. 6, commi 1 e 2, 14-bis, comma 7, e 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, disponendo che l’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali […] si svolga in una domenica compresa tra l’1 e il 31 dicembre 2024, e che nella stessa data abbiano luogo le elezioni dei consigli metropolitani. Elezioni che risultano essere state effettivamente indette per il giorno 15 dicembre 2024 con il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551 del 2024, depositato innanzi a questa Corte dalla Regione stessa;
- La restante disposizione della legge regionale impugnata, riguardante la sua entrata in vigore (art. 2), resta priva di autonoma portata normativa. Pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve estendersi all’intero testo della legge regionale […];
- […] dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta);