Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 novembre 2024, n. 28749
PRINCIPIO DI DIRITTO
Difatti, la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in difetto – come nel caso di specie – di un’indicazione nominativa di quegli, tra glieredi testamentari, da identificare come soli beneficiari della polizza, gli effetti “post mortem” dell’atto ” inter vivos” costituito dall’assicurazione sulla vita si producono nei confronti di tutti. Né, infine, può mancarsi qui di rilevare che le considerazioni svolte dai ricorrenti finiscono, paradossalmente, per “ribaltare” il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che fa, appunto, dell’identificazione degli “eredi testamentari”con tutti coloro che sono chiamati, per via testamentaria, alla successione “mortis causa” dell’assicurato (oltre che della eguaglianza delle loro quote) la regola generale, facendo salva, quale eccezione, l’ipotesi in cui l’assicurato abbia provveduto a ” indicare gli stessi nominativamente” o a “stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 20 Novembre 2024 pag. 5 tra loro l’indennizzo.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che il giudice d’appello, nel decidere la presente controversia, ha richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Esse, sul presupposto che “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto ” il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421). Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità – e cioè, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite) è, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.