Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 17.01.2025 n. 361
PRINCIPIO DI DIRITTO
In materia di revoca dei contributi pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui si verifichi un inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione dell’agevolazione, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo, mentre se la controversia attiene a questioni relative alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio economico o a quella successiva alla concessione del beneficio che determini l’annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si configura una situazione soggettiva di interesse legittimo
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Il primo motivo di appello è fondato.
- Il Collegio ritiene che sussista la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in questione, in considerazione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
- Ed invero, come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo non rileva la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, “ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”.
- Nel caso di specie la revoca del contributo finanziario è stata disposta assumendo l’inadempimento da parte del beneficiario delle obbligazioni assunte, per avere fornito dichiarazioni mendaci / esibito atti falsi / contenenti dati non rispondenti a verità, nonché per aver effettuato il pagamento a saldo della fattura n. IVM/21800044 del 19/06/2018 emessa dall’impresa Soraluce s.coop per l’importo imponibile di € 615.000,00, soltanto in data 31/07/2018, ossia successivamente alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (03/07/2018), in contrasto con quanto previsto all’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e al punto 13.3 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.
- Tali circostanze, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e h), del citato decreto interministeriale 25 gennaio 2016, rappresentano motivo di revoca, in tutto o in parte, dell’agevolazione concessa.
- Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di revoca dei contributi pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui si verifichi un inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione dell’agevolazione, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo, mentre se la controversia attiene a questioni relative alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio economico o a quella successiva alla concessione del beneficio che determini l’annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si configura una situazione soggettiva di interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6).
- La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione.
- Tali inosservanze – id est il pagamento a saldo del bene oggetto di agevolazione (avvenuto in data 31/07/2018) successivamente alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (03/07/2018) e le relative dichiarazioni rese dal privato – sono successive rispetto al provvedimento di concessione del finanziamento (21/05/2018) ed attengono alla fase esecutiva del rapporto tra finanziatore e finanziato e il loro addebito, perciò, non comporta una nuova valutazione comparativa discrezionale degli interessi implicati.
- Pertanto, alla luce delle coordinate sopra esposte, la vicenda attiene alla fase esecutiva del rapporto con conseguente posizione di diritto soggettivo che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di specie.
- Per le suesposte considerazioni, il primo motivo di gravame risulta fondato e, di conseguenza, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore dell’A.G.O.