TAR Campania, Napoli, Sezione II, sentenza 3 febbraio 2025, n. 878
PRINCIPIO DI DIRITTO
Spetta alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa la cognizione della domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione sine titulo degli immobili appartenenti al patrimonio comunale presentata dal proprietario del fondo su cui insiste l’immobile, avendo la posizione giuridica soggettiva vantata dal privato consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Oggetto dell’odierno contendere è la nota (determinazione prot. n. 18064 dell’11 agosto 2021) con cui il Comune resistente, sulla scorta del presupposto dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale degli immobili realizzati sine titulo sul fondo del ricorrente ed in narrativa meglio indicati alle lett. b), c), d) ed e) (ordinanza n. 10 del 26 febbraio 2021) ne ha determinato la relativa indennità di occupazione, pari a 2.294,00 euro mensili (cfr., all. 1 al ricorso);
- In questi termini circoscritto il thema decindendum, ritiene il Collegio doversi dichiarare – in adesione all’eccezione in tal senso formulata dal Comune di Capri nella memoria del 17 dicembre 2024 – il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo: per giurisprudenza amministrativa consolidata, infatti, “gli atti comunali che stabiliscono l’indennità di occupazione sine titulo degli immobili appartenenti al patrimonio comunale [e che successivamente veicolano la pretesa] costituiscono espressione non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere vincolato, a fronte del quale la posizione giuridica soggettiva del privato ha la consistenza di diritto soggettivo;
2.1. Si tratta quindi “di pretesa patrimoniale attinente a posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non a posizioni di interesse legittimo (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 26-04-2012, n. 839; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 28/03/2011, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, sez. V 3.10.2007 n. 8855)” (TAR Campania, VIII, 1715/17; Id., III, 5247/17; cfr., altresì, TAR Lazio, 6172/18)” (T.A.R. Campania, Napoli, VI, 15 settembre 2020, n. 3806; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 marzo 2023, n.701)” (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., (data ud. 16/03/2023) 11/04/2023, n. 2201;
- Va, per l’effetto, declinata la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 11 del c.p.a..