Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 gennaio 2025, n. 764
PRINCIPIO DI DIRITTO
Le valutazioni di un interesse culturale che siano tali da giustificare l’apposizione del vincolo rappresentano l’esplicazione di un potere di apprezzamento tecnico, proprio dell’amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della funzione di tutela del patrimonio; tali valutazioni possono essere sindacabili in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza e illogicità.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- le censure dedotte vanno esaminate sulla scorta dei principi a mente dei quali le scelte di pianificazione del territorio sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità e costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti, sicché il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando ad esso estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 19/07/2024, n.6509).
- Analogamente, va ribadito che, in termini di pianificazione paesaggistica e di apposizione di vincoli, la relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità particolarmente ampia dell’Amministrazione, sulla quale non è ammesso un sindacato di merito del giudice, ma solo l’esame di eventuali vizi di legittimità non sindacabile dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, come la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità, il travisamento dei fatti (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VII , 23/02/2023 , n. 1878).
2.1. Con particolare riferimento alle valutazioni di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, che siano tali da giustificare l’apposizione del vincolo, va ricordato come le stesse rappresentino l’esplicazione di un potere di apprezzamento tecnico, proprio dell’amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della funzione di tutela del patrimonio; tali valutazioni possono essere sindacabili in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza e illogicità (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 25/03/2022 , n. 2181).
2.2. È pur vero che in materia di apposizione di vincoli è necessario, affinché si abbia un legittimo percorso istruttorio e una valida esplicazione delle ragioni dell’imposizione di un vincolo, che l’Amministrazione procedente sviluppi puntualmente le necessità di estensione dei limiti all’edificazione all’intero territorio interessato e, inoltre, che verifichi se tali limitazioni possano essere circoscritte sino al punto da non coinvolgere i territori nella loro interezza, onde attenuare le conseguenze dell’atto impositivo (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 09/10/2018 , n. 5774).
- Ma nel caso di specie proprio le caratteristiche del bene tutelato impongono una considerazione lineare e continuativa dello stesso, proprio in ragione delle peculiarità identitarie del bene e del fine perseguito. […]
3.1. In relazione al primo ordine di motivi, va condivisa la considerazione per cui i percorsi soggetti a tutela designano un bene unico e continuato, le cui aree, per le loro caratteristiche estetiche e storiche, costituiscono una testimonianza del passato e meritano pertanto di essere mantenute per motivi di ordine scientifico, artistico o culturale.[…]
- In relazione al secondo motivo del primo appello, concernente la presunta incompetenza della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, va condivisa la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure.
4.1. L’art. 103, comma 2, l.p. n. 19 del 2018 (norma transitoria della nuova legge territorio e paesaggio) prevedeva infatti che i procedimenti avviati entro il 30 giugno 2020 potessero concludersi sulla base della normativa vigente a tale data, ossia la previgente L.p. 13/1997. In conformità, il successivo comma 16 prevedeva che: “I seguenti organi collegiali possono svolgere le funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre 2020: 1. la commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, quelle della Commissione provinciale per il territorio e paesaggio di cui all’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; 2. la commissione per la tutela del paesaggio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle della Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e 3. il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle del Collegio per il paesaggio di cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. I suddetti organi collegiali possono inoltre esercitare le funzioni relative alla valutazione di piani e progetti per i quali il relativo procedimento risultava già avviato in data 30 giugno 2020”.[…]
- In relazione al terzo motivo di appello, relativo alla mancata valutazione dell’osservazione del ricorrente (omissis) nel corso del procedimento di modifica del piano paesaggistico, la deduzione si scontra sia con i principi vigenti che con le risultanze in atti.
5.1. Sul primo versante, costituisce ius receptum il principio per cui le osservazioni avanzate dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica e paesaggistica non rappresentano veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, di conseguenza, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, risultando sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio, attraverso una congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee generali dello strumento.[…]
- In relazione al quarto motivo di appello, concernente la presunta mancata presentazione di rapporti ambientali, oltre ad essere condivisibili le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, va preliminarmente evidenziato come nella specie trattasi di vincoli paesaggistici, da non confondere con le verifiche di carattere ambientale. Il paesaggio e le relative valutazioni hanno come riferimento non l’intero territorio ma unicamente le limitate porzioni soggette a specifica tutela di valenza culturale ( c.d. paesaggio identitario).
6.1. In dettaglio va poi condivisa la considerazione per cui, atteso che i vincoli erano già stati imposti con delibera provinciale n (omissis), di approvazione del catalogo degli insiemi del Comune di (omissis), in assenza di modifiche sul punto, non era necessario redigere un rapporto ambientale neanche di carattere preliminare per verificare l’assoggettabilità a VAS della eventuale modifica.
- In relazione al quinto ed ultimo motivo di appello del primo gravame, di ripresa del motivo aggiunto di primo grado per cui sarebbe illegittima la modifica del piano paesaggistico in occasione dell’approvazione definitiva di una modifica del piano urbanistico, va preliminarmente evidenziato come le conclusioni della sentenza impugnata siano coerenti alla disciplina normativa sia ai principi generali e di logica, per cui occorre garantire un coordinamento fra le prescrizioni urbanistiche e la tutela paesaggistica del medesimo territorio.
7.1. […] il previsto coordinamento appare altresì coerente alla indicata logica di garantire il chiaro e coordinato rapporto fra i diversi livelli di pianificazione aventi ad oggetto il medesimo territorio.