Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, ud. dep. 18 febbraio 2025 n.6729
PRINCIPIO DI DIRITTO
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia “prima facie” ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il ricorso si sollecita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
- Il ricorso è inammissibile.
- Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia “prima facie” ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, PG/Piras, Rv. 275549 – 01).
Deve, quindi, essere esclusa l’integrazione del reato solo allorché la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l’atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l’immediata incredulità e il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinino al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 28018 del 26/06/2009, Casaletti, Rv. 244397).
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.