Con la seguente sentenza, la Suprema Corte si è espressa sul tema dello jus corrigendi nei confronti dei figli minorenni. Secondo la pronuncia che segue vanno contemperati i principi espressi nella Relazione ministeriale al progetto del codice penale, laddove si affermava che la semplice percossa, quale vis modica, è un mezzo lecito dello jus corrigendi, con quelli espressi dall’ordinamento italiano, vale a dire il primato attribuito alla persona e con quelli della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del 20.11.1989, recepita in Italia con legge 27.05.1991 n. 176, secondo cui il minore è soggetto titolare di diritti di protezione da parte degli adulti (Sez. 6, n. 13145 del 03/03/2022, Rv. 283110; Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, Rv. 205034).
Da ciò deriva l’indicazione della misura della vis, che deve essere “modicissima” nei confronti dei figli minorenni e tale da non ledere l’integrità fisica e la dignità della persona.
Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza 21 febbraio 2025 n. 73301
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va ritenuto tollerabile l’uso – episodico non sistematico – di una vis modicissima nei confronti dei figli minorenni, purché sia funzionale alla loro corretta educazione e non si traduca in comportamenti lesivi della integrità fisica della dignità della persona.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
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- Posto quanto precede, il ricorso risulta fondato.
3.1. Per integrarsi il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo.
Invece, sono penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o, comunque, a influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, Mignolo, Rv. 277748; Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 2017, Panico, Rv. 268751).
Nella fattispecie è del tutto escluso che l’imputato abbia rivolto una violenza fisica contro la figlia o anche soltanto verso la porta – poiché non emerge che questa sia stata rotta o anche soltanto deteriorata – mentre la ragazzina perseverò nella volontà di non aprire la porta e si risolse a uscire dalla stanza non per un timore per la sua persona ma per placare il genitore.
In realtà, non emerge neanche la formulazione di una compiuta minaccia, sicché alla condotta dell’imputato deve attribuirsi il significato di una intimazione, frutto della esasperazione, e non di una intimidazione funzionale alla minaccia, sicché, nella fattispecie, non può ravvisarsi una significativa compressione della libertà della ragazzina.
3.2. La precoce emancipazione del minorenne frutto del costume sociale non elide, anzi rende più complesso, l’obbligo dei genitori di impartire ai figli una educazione adeguata al carattere e alle attitudini dei figli (Cass. civ. Sez. 3, n. 22541 del 10/09/2019, Rv. 655364; Sez. 3, n. 3964 del 19/02/2014, Rv. 630413) con una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti, non soltanto in relazione a eventuali responsabilità verso terzi, ma per realizzare comunque una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza (Cass. civ. Sez. 3, n. 9556 del 22/04/2009, Rv. 608336).
L’opera educativa richiede, per sua natura, quando necessario, il ricorso a mezzi di correzione e di disciplina, e la incriminazione, ex art. 571 cod. pen., dell’abuso di tali mezzi, presuppone che l’ordinamento ne riconosce un uso lecito.
La Relazione ministeriale al progetto del codice penale affermava, al riguardo, che la semplice percossa, nei termini di una vis modica, è un mezzo lecito di esercizio dello jus corrigendi.
Tuttavia, la misura di questa vis, comunque modica, va rapportata al primato che l’ordinamento oggi attribuisce alla dignità della persona, anche della persona minorenne che, anzi (anche in base alla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), è soggetto titolare di diritti di protezione da parte degli adulti (Sez. 6, n. 13145 del 03/03/2022, Rv. 283110; Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, Rv. 205034).
Allora, è tollerabile l’uso – episodico non sistematico (argomentabile a contrario ex: Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275701) – di una vis modicissima nei confronti dei figli minorenni, purché sia funzionale alla loro corretta educazione e non si traduca in comportamenti lesivi della integrità fisica della dignità della persona (Sez. 6, 16 gennaio 1996, Carbone, in Foro it., II, 1996, pp. 408 ss).
3.3. Nel caso in esame, oltretutto, l’imputato non esercitò violenza fisica sulla figlia sicché a fortiori (a maiore ad minus) può concludersi che il caso si colloca nel contesto di una non patologica condizione di tensione, nei rapporti fra un padre e una figlia preadolescente, che non attinge i livelli di offensività necessari affinché una vicenda acquisti rilevanza penalistica.
Pertanto, correttamente la sentenza di primo grado ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste e, conseguentemente, va annullata la sentenza di secondo grado oggetto del ricorso.