Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 28 febbraio 2025, n. 5354
PRINCIPIO DI DIRITTO
In ipotesi di lottizzazione abusivo, le relative aree sono acquisite al patrimonio comunale a titolo originario, ne consegue che il privato espropriato perde l’originario animus possidendi e può al più essere considerato come mero detentore, con conseguente impossibilità di riacquistare la proprietà perduta a titolo di usucapione, salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell’articolo 1141 c.c.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Occorre prendere l’abbrivio dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 651 del 12/1/2023, la quale ha affermato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all’adozione del menzionato decreto non segua l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'”animus possidendi” in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo il riportato principio costituisce applicazione della più generale regola che il privato, attinto da provvedimento ablativo del diritto reale goduto, perciò stesso, ove il bene permanga nella di lui diponibilità, ne diviene “ope legis” mero detentore, pur in assenza di un atto materiale della pubblica amministrazione che ne interrompa la relazione con la “res”.
1.1 Ovviamente, la riportata conclusione a cui le Sezioni unite sono giunte per l’espropriato, a maggior ragione deve valere per il privato attinto da sanzione ablativa della proprietà, versando quest’ultimo in evidente illecito. In questo senso questa Corte si è già pronunciata in epoca recentissima, avendo affermato che, in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell’immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l’acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell’art. 1141 c.c. (Sez. 2, n. 21672, 1/8/2024, Rv. 672173-01).
1.2 Analogamente, trattandosi di fattispecie sovrapponibile, deve dirsi nel caso di omesso adempimento all’ordinanza emessa dalla pubblica amministrazione, in presenza di lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 30, co. 7 e 8, d.P.R. n. 380/1981.
1.3 Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1165 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata giudicato avente forza interruttiva la pendenza del contenzioso davanti al g.a., resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo.
- Avuto riguardo all’accolto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio davanti alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: <<in ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ai sensi dell’art. 30, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001, si realizza l’acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell’art. 1141 c.c.>>.