Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 24 marzo 2025 n.7795
QUESTIONE RIMESSA
Si reputa opportuno rimettere alle Sezioni Unite della Corte l’esame della questione relativa alla natura della perizia contrattuale, o meglio della sua autonoma configurazione rispetto all’arbitrato rituale.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- I motivi di ricorso sollecitano una riflessione sulla natura della perizia contrattuale (e, in particolare, sulla sua configurabilità come istituto “autonomo”, distinto dall’arbitraggio e, soprattutto ai fini che qui interessano, dall’arbitrato), nonché, di riflesso, sugli effetti, sostanziali e processuali, destinati a scaturire dalla di presenza di un patto di perizia contrattuale in un contratto assicurazione danni.
- Con affermazione consolidata, questa Corte assume che “la perizia contrattuale e l’arbitrato libero sono istituti ben diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio, perché gli arbitri liberi decidono la controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze” (cosi, quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 2, sent. 30 giugno 1962, n. 1679, Rv. 252668-01; analogamente, Cass. Sez. 2, sent. 6 giugno 1964, n. 1393, Rv. 301974-01; Cass. Sez. 1, sent. 25 marzo 1965, n. 494, Rv. 310886-01; Cass. Sez. 2, sent. 29 luglio 1965, n. 1827, Rv. 313481-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 agosto 1966, n. 2268, Rv. 324418-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 giugno 1975, n. 2273, Rv. 376092-01; Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre 1976, n. 4151, Rv. 382826-01; Cass. Sez. 1, sent. 14 giugno 1979, n. 3348, Rv. 399746-01; Cass. Sez. 1, sent. 17 novembre 1982, n. 6162, Rv. 423845-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 1998, n. 1721, Rv. 512751-01; Cass. Sez. 1, sent. 29 ottobre 1999, n. 12155, Rv. 530831-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 maggio 1999, n. 4954, Rv. 526501-01Cass. Sez. 1, sent. 18 febbraio 2000, n. 1821, Rv. 534031-01; Cass. Sez. 2, sent. 26 aprile 2002, n. 6087, Rv. 554017-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 maggio 2004, n. 9996, Rv. 573091-01; Cass. Sez. 3, ord. 8 novembre 2018, n. 28511, Rv. 651576-01).
- Tuttavia tale distinzione, all’apparenza avente valore di vero proprio “ius receptum”, oltre ad essere messa in discussione da varia – e autorevole – dottrina, non risulta, invero, così netta nemmeno nella stessa giurisprudenza di questa Corte, che rimarca profili di affinità “funzionale” ed “effettuale” tra le due figure.
Difatti, una parte della dottrina – specialmente processual-civilistica riconduce senz’altro la perizia contrattuale nell’ambito dell’arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione di una controversia.
In tale prospettiva, questa peculiare forma di arbitrato si connoterebbe solo per l’’oggetto della cognizione degli arbitri: una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, fermo restando, però, che “il paradigma strutturale di riferimento” sarebbe, comunque, rappresentato dall’arbitrato libero, venendo in rilievo, in entrambi i casi, un mandato conferito a un terzo “al fine di comporre un contrasto e di realizzare un nuovo assetto di interessi di tipo negoziale”.
“La linea di demarcazione tra i due istituti” sarebbe, pertanto, costituita dal contenuto dell’accertamento demandato ai periti, giacché nella perizia contrattuale si farebbe riferimento solo ad “una questione di fatto di elevata pregnanza tecnica”, mentre nell’arbitrato (libero) il contrasto riguarderebbe “il rapporto (preesistente) nel suo complesso” ed avrebbe “connotato giuridico”.
Un non diverso ordine di idee si trova espresso in talune pronunce di questa Corte (in tal senso, già Cass. Sez. 1, sent. 29 ottobre 1968, n. 3618, Rv. 336881-01; in tempi più recenti Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2005, n. 13436, Rv. 583780-01; Cass. Sez. 1 sent. maggio 2007, n. 10705, Rv. 596994-01; Cass. Sez. 3 sent. 16 febbraio 2016, n. 2996, Rv. 638926-01).
- D’altra parte, a conferma ulteriore della possibile “sovrapponibilità” delle due figure (e, dunque, della difficolta di stabilire una netta tra linea di demarcazione), questa Corte ha pure affermato – tra l’altro con specifico riferimento al contratto di assicurazione danni – che “l’affidamento ad un collegio di periti del compito di accertare le cause del sinistro, di riscontrare la corrispondenza delle cose assicurate con la relativa descrizione contenuta nella polizza, e di procedere alla stima e liquidazione del danno, con l’’impegno delle parti di attribuire a tale determinazione immediata efficacia vincolante in ordine al conflitto d’interessi sull’indennità, senza necessita di una ulteriore loro manifestazione di volontà, esula dall’ambito della cosiddetta perizia contrattuale, la quale ricorre nel caso in cui le parti stesse demandino a terzi, accettandone preventivamente il risultato, un’attività di accertamento e valutazione meramente tecnica, ed integra, invece, ipotesi di arbitrato irrituale, in senso stretto implicando la devoluzione ad arbitri 1, della soluzione transattiva di una controversia” (Cass. Sez. 13 luglio 1979, n. 4073, Rv. 400570-01; non diversamente pure Cass. Sez. 1, sent. 21 ottobre 1982, n. 5485, Rv. 423257-01).
- D’altra parte, un’equiparazione tra perizia contrattuale e arbitrato libero è stata affermata – da parte di certa dottrina – pure dal punto di vista degli effetti, tanto da indurre a ritenere che la differenza tra l’una e l’altro vada ricercata su un altro piano, ovvero perché, nel primo caso, risulta demandata “un‘indagine, a cui sarebbero estranee determinazioni volitive e discrezionali, essendosi i contraenti limitati a chiedere al perito un giudizio su questioni di cui ha una specifica competenza”.
Nessuna distinzione, nella giurisprudenza di questa Corte, vi sarebbe tra arbitrato libero e perizia contrattuale sul piano degli effetti, “dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare” (Cass. Sez. 3, sent. 12 maggio 2005, n. 10023, Rv. 581310-01; analogamente Cass Sez. 2, sent. 309 marzo 1995, n. 3791, Rv. 491541-01).
- Pertanto, a fronte di tali affermazioni tende ulteriormente ad affievolirsi il “discrimen” tra le due figure, nel senso che l’autonomia della perizia contrattuale – secondo una certa impostazione dottrinaria – sussisterebbe “solo a livello definitorio e concettuale”, non comportando alcuna differenziazione “sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell’arbitrato libero”.
Conclusioni similari si rinvengono in quella giurisprudenza di legittimità, la quale – sul presupposto secondo cui le peculiarità della perizia contrattuale “non appaiono tuttavia sufficienti per ravvisare in questa figura gli estremi di un istituto autonomo” – indica la stessa come “un arbitrato «tecnico», essendo evidente che, in mancanza di accordo, i litiganti medesimi, per dirimere la controversia, non avrebbero potuto fare a meno di rivolgersi al giudice” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1. Sent. 5 dicembre 2001, n. 15410, non massimata).
Si ribadisce, pertanto, come “la perizia contrattuale non sia appunto un istituto autonomo, ma che questa, là dove si risolva in particolare nel deferimento ad uno o più esperti, scelti per la loro particolare competenza, del compito di formulare un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisca in una fattispecie di segno corrispondente (negoziale cioè) diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti medesime, mediante mandato conferito ad un terzo così come avviene esattamente nell’arbitrato libero, del quale costituisce una particolare figura differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il con- trasto & superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del suddetto terzo che le parti si obbligano preventivamente a rispettare” (cosi, nuovamente, Cass. Sez. 2, Sez. 2, sent. sent. 30 sent. 14 1, sent. 30 n. 15410 del 2001, cit., che richiama Cass. marzo 1995, n. 3791, Rv. 491541-01; Cass. Sez. giugno 1978, n. 2941, Rv. 392376-01; Cass. Sez. 1, dicembre 1981, n. 6784, Rv. 417674-01).
- Ulteriore corollario della riconduzione della perizia contrattuale nell’alveo dell’arbitrato rituale è – secondo una certa dottrina – la necessita di ravvisare, in entrambi i casi, “una rinunzia convenzionale delle parti all’intervento del giudice prima della definizione in via arbitrale della controversia”.
A tale impostazione non è rimasta indifferente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nella clausola di un contratto di assicurazione, “che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l’impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal della rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto” (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2010, n. 25643; in senso analogo, Cass. Sez. 3, sent. 18 dicembre 1999, n. 14302, Rv. 532361-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 1999, n. 13339, Rv. 531665-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile sent. 1999, 26 n. 3609, non massimata sul punto, Cass. Sez. 3, febbraio 1999, n. 1680, Rv. 523681-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 1994, n. 9459, Rv. 488537-01; Cass. Sez. 1, sent. 5 aprile 1984, n. 2195, Rv. 434227-01).
- Pertanto, proprio con riferimento a queste ultime affermazioni che assumono rilievo dirimente ai fini dello scrutinio del primo motivo del presente ricorso, giacché se si qualificasse la perizia contrattuale come una “species” dell’arbitrato libero, si dovrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione, con conseguente impossibilità, nella specie, per la già attrice … di adire l’autorità giudiziaria fino all’espletamento della perizia – si reputa opportuno rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte l’esame della questione relativa alla natura della perizia contrattuale, o meglio della sua autonoma configurazione rispetto all’arbitrato rituale.
D’altra parte, solo riconoscendo alla perizia contrattuale – ma ciò in coerenza, appunto, con la sua natura di clausola di “arbitrato tecnico” – è possibile predicarne l’idoneità a paralizzare il corso della prescrizione, che “è insita”, secondo l’insegnamento di questa Corte, appunto nella “temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 aprile 2009, n. 8674, Rv. 608256-01), questione oggetto del quarto motivo del presente ricorso.
- Sulla base di tali premesse, questa Corte ritiene che il procedimento debba essere trasmesso alla Prima Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale “species” dell’arbitrato libero.