Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, 27 marzo 2025 n. 12146
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va ritenuto sussistente il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell’ordine.
PARTE RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo sulle esigenze cautelari, nei termini di seguito indicati.
- Il primo e secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente avendo entrambi riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono infondati.
2.1. Occorre premettere che integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell’ordine.
Così Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690, fattispecie nella quale, in applicazione del principio indicato, si è ritenuta immune da censure la decisione con cui si è confermata la responsabilità dell’imputato – a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. – il quale, pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione “ad elastico”, e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell’azione posta in esser da taluni di detti “supporters”, concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti; nello stesso senso Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Arese, Rv. 266685; Sez., 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011.
Si tratta di approdi giurisprudenziali che fanno applicazione del condivisibile principio secondo cui la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.
Il Tribunale del riesame ha dato corretta applicazione di tale principio sottolineando che, dalle annotazioni di polizia giudiziaria puntualmente richiamate, emerge che quindici persone partecipanti al corteo, a una certa ora, si staccava dallo stesso per andare a caricare un carrello della spesa che era già nella loro disponibilità con la – evidentemente – comune volontà di recarsi presso un furgone parcheggiato in zona per caricarlo di bastoni e barriere in plastica che sarebbero dovute servire per la manifestazione.
In ragione di ciò, con motivazione insindacabile in questa sede, il Collegio della cautela ha ritenuto tale condotta idonea a rafforzare l’altrui azione offensiva.
La D.M.Y.L. era, inoltre, identificata con certezza come colei che, unitamente alle altre quindici persone, spingeva il carrello contro le Forze dell’ordine per impedire di fermare la loro avanzata. Viene, conseguentemente, ritenuto irrilevante il fatto che, in alcuni momenti, l’indagata è stata ripresa mentre era distaccata dal gruppo.
2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, rimarcato, ai fini della sussistenza del concorso, l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui tutti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260).
Il Tribunale si è correttamente conformato a tale principio, sottolineando la contestualità temporale e spaziale della condotta di resistenza contestata alla D.M.Y.L. e ai coindagati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui, così diventando il fatto unico e di tutti.
- È fondato il motivo sulla adeguatezza delle esigenze cautelari, correttamente ritenute sussistenti in ragione della gravità del fatto.
Il Giudice della cautela, nel rimarcare l’esistenza dell’attualità e della concretezza del pericolo, ha correttamente compiuto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità della ricorrente, del contesto fattuale e della distanza temporale dai fatti.
Riguardo alla scelta della misura, il Tribunale cautelare ha ritenuto adeguata a presidiare il pericolo di ricaduta nell’illecito la misura del divieto di dimora a (OMISSIS) e nella relativa Provincia, «ossia nel luogo in cui la prevenuta ha attuato il reato che le è contestato, così da scongiurare in modo concreto la ripresa dei contatti con i coindagati molti dei quali appartenenti all’area anarchica torinese».
La decisione di allontanare l’indagata dal proprio luogo di residenza e abituale dimora (sita in B.) è sproporzionata e difforme rispetto ai presidi cautelari applicati nei confronti dei coindagati ai quali è stata applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in alcuni casi congiuntamente all’obbligo di dimora, pur avendo i predetti posto in essere la medesima condotta della D.M.Y.L. nell’ambito, come si è detto, di un “fatto collettivo” che deve essere letto unitariamente.
Anche in considerazione dello stato di ìncensuratezza della ricorrente, il Tribunale del riesame non ha indicato le ragioni che giustificassero una misura cautelare così afflittiva, posto che alla predetta poteva essere impedito l’incontro con i coindagati anche ricorrendo a misure con meno limitazioni alla libertà personale.
- L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per colmare la lacuna motivazionale sopra indicata.