Corte Costituzionale, sentenza 03 aprile 2025 n. 37
PRINCIPIO DI DIRITTO
Deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni», in quanto la disposizione statale che prevede la durata quinquennale del periodo di franchigia costituisce idoneo punto di riferimento e soluzione costituzionalmente adeguata già esistente nell’ordinamento, così da consentire, nel caso di accertata irragionevolezza della misura provinciale, l’intervento sostitutivo richiesto.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Il TRGA di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest’ultimo (di cui deve intendersi evocato il primo comma) in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
- Tale disposizione, recante la rubrica «Efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio», stabilisce che le prescrizioni del piano urbanistico comunale che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all’esproprio «perdono ogni efficacia e le aree interessate riacquistano le destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all’acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità».
- La disposizione censurata violerebbe l’art. 3 Cost., in primo luogo per la disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, insita nella previsione di vincoli preordinati all’esproprio di durata doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001; in secondo luogo, l’art. 3 Cost. sarebbe violato per difetto di ragionevolezza e per arbitrarietà, non essendo ravvisabile alcuna adeguata giustificazione di tale compressione del diritto di proprietà. Sarebbero violati, altresì, gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, poiché l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio che comprometta la piena disponibilità di un immobile per dieci anni, suscettibili di proroga, non sarebbe rispondente ai canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. Infine, la disposizione censurata violerebbe l’art. 97 Cost., per la lesione del principio di imparzialità dell’amministrazione, e l’art. 53 Cost., considerata la permanenza dell’obbligo del proprietario di versare le imposte comunali sugli immobili, nonostante l’indisponibilità del bene gravato dal vincolo.
- In via preliminare, vanno innanzi tutto individuati l’oggetto e il petitum delle questioni. Stando al dato letterale dell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo sembrerebbe dubitare della legittimità costituzionale dell’intero art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, ma dal contenuto delle censure si desume con chiarezza che l’oggetto delle questioni è circoscritto alla parte della disposizione che prevede la durata decennale dei vincoli preordinati all’esproprio. Ancora sul piano letterale, il petitum formulato nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione appare diretto a una pronuncia integralmente ablatoria, ma dalla motivazione risultano con pari chiarezza il diverso contenuto e il reale verso delle censure, che mirano alla «dimidiazione» del termine di efficacia dei vincoli, attraverso un «intervento correttivo» di questa Corte.
- È richiesta, dunque, una pronuncia parzialmente ablatoria di tipo sostitutivo, che dichiari l’illegittimità costituzionale della disposizione provinciale nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».
- In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, per difetto di motivazione. Il giudice a quo, infatti, non ha assolto l’onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto l’ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale.
- […] si può passare all’esame delle singole questioni.
- Con la prima di esse, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. per lesione, innanzi tutto, del principio di eguaglianza, in quanto la disposizione provinciale censurata, prevedendo una durata dei vincoli preordinati all’esproprio in misura doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale, determinerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, sulla base di un mero riferimento geografico. La questione non è fondata. La Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell’ambito delle sue potestà legislative esclusive in materia di «urbanistica e piani regolatori», nonché di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», ex art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale, sicché è sufficiente osservare che lo stesso riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta l’eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale.
- Il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. anche per il profilo dell’irragionevolezza, arbitrarietà e sproporzione della durata dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, in quanto determinata dal legislatore provinciale nel termine di dieci anni. La censura è strettamente connessa a quella relativa alla violazione dell’art. 42 Cost., in quanto la lamentata lesione delle garanzie costituzionali del diritto di proprietà deve valutarsi alla stregua degli stessi criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Le questioni, che possono dunque essere esaminate unitariamente, sono fondate.
- La disposizione censurata, inserita in una legge che disciplina in modo organico e in via generale il «[t]erritorio e [il] paesaggio» provinciali, determina l’ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, senza riferimenti di sorta – espliciti o ricavabili dalla ratio della norma – a realtà o a esigenze peculiari. Anche a voler spostare l’indagine – come richiede la Provincia autonoma – dalla normativa urbanistica di cui alla legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 a quella che disciplina la materia delle espropriazioni per pubblica utilità nel territorio provinciale, di cui alla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, non è possibile individuare le specifiche ragioni della durata decennale dei vincoli preordinati all’esproprio.
- Non essendo giustificata da apprezzabili esigenze particolari, la durata obiettivamente eccessiva del periodo di franchigia in esame, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, disvela l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata da quello provinciale.
- La disposizione censurata, pertanto, ha superato il limite oltre il quale la compressione del diritto di proprietà, in mancanza di indennizzo, non può più considerarsi tollerabile in ragione delle finalità di interesse generale perseguite con l’apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all’esproprio. Invero, la disposizione statale che prevede la durata quinquennale del periodo di franchigia costituisce idoneo punto di riferimento e soluzione costituzionalmente adeguata già esistente nell’ordinamento, così da consentire, nel caso di accertata irragionevolezza della misura provinciale, l’intervento sostitutivo richiesto dal rimettente (tra le tante, sentenze n. 28 del 2022, n. 157 e n. 63 del 2021 e giurisprudenza ivi richiamata).
- In proposito, è sufficiente ribadire che nella citata sentenza n. 270 del 2020 questa Corte ha già individuato nella disciplina statale introdotta dall’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001 un «ragionevole punto di equilibrio» tra gli interessi pubblici e privati in gioco. Deve dunque dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». Le altre questioni, sollevate in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., restano assorbite.