<p style="text-align: justify;"><strong>Massima</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Anche se l’ordinamento romano – come è ovvio - non “</em>sistematizza<em>” i c.d. negozi preparatori diversi dal contratto preliminare, non mancano nelle Fonti dei precisi riferimenti tanto all’</em>optio<em> (in materia di atti </em>mortis causa<em>) quanto alla prelazione, quest’ultima – anche in quella che sarà la relativa forma “</em>legale<em>” - massime con riguardo al periodo post-classico ed in riferimento al passaggio </em>inter vivos<em> della proprietà di terreni. </em></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Articolo</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Quantunque pretendere di rintracciare nell’ordinamento giuridico romano una “<em>sistematica</em>” dei c.d. negozi “<em>preparatori</em>” diversi dal preliminare compendi una palmare forzatura, non mancano nondimeno nelle Fonti espliciti riferimenti, in particolare, tanto al concetto di prelazione quanto a quello di c.d. <em>optio</em>, affiorandone dunque già definito uno scenario nel quale campeggia la scelta - traente fonte dall’autonomia privata - su se e sul come concludere un futuro negozio del quale si prepara il terreno senza tuttavia esser certi che vi si concretamente addiverrà.</p> <p style="text-align: justify;">Muovendo in proposito dall’opzione, a differenza di quanto accade nel diritto moderno e contemporaneo, che la vede strettamente avvinta all’orbita dei negozi <em>inter vivos</em> sono piuttosto i negozi <em>mortis causa</em> a costituirne il romanistico, principale terreno di elezione.</p> <p style="text-align: justify;">Così, nel periodo repubblicano nasce e si consolida la figura del <em>tutor optivus</em>: il <em>paterfamilias</em> può infatti lasciare per testamento alla figlia la possibilità di scegliersi il tutore (<em>optio tutoris</em>), con modalità che si atteggiano in varia e diversificata foggia.</p> <p style="text-align: justify;">In tema di legati poi, un peculiare “<em>legatum per vindicationem</em>” prevede la c.d. <em>optio legata</em>, con la quale il testatore lascia al legatario la scelta tra una o più <em>res</em> che sono in relativa proprietà, con particolare riguardo agli schiavi (<em>servi optio</em>): si tratta di una scelta da operarsi con parole formali (<em>certa verba)</em> e che si atteggia – a differenza delle altre fattispecie di legato <em>per vindicationem</em> (ad acquisto automatico) – quale elemento imprescindibile per l’acquisto della proprietà della <em>res legata</em>, essendo peraltro intrasmissibile agli eredi.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Sul crinale della prelazione, si rinvengono precisi addentellati della pertinente figura alla c.d. <em>emptio-venditio</em>, il giurista classico Paolo riconoscendo l'<em>actio ex vendito </em>a favore del venditore che abbia alienato un fondo col patto che il compratore non lo rivenda ad altri che non sia egli stesso, laddove l’alienazione avvenga invece a beneficio di terzi; opinione che trova conferma in un altro frammento attribuito a Ermogeniano e in una costituzione di Alessandro (<em>Dig</em>., XVIII, 1, <em>de contr</em>. <em>empt</em>., 75; XIX, 1, <em>de act</em>. <em>empt</em>. <em>vend</em>., 21, 5; <em>Cod</em>., IV, 54, <em>de p</em>. <em>i</em>. <em>empt</em>. <em>e</em>. <em>vend</em>., 2 e 7).</p> <p style="text-align: justify;">Sempre in tema di vendita e prelazione, non mancano costituzioni imperiali che affermano la libertà dei proprietarî provinciali - in assenza di un patto speciale contrario – di alienare a chi vogliono (<em>Cod.</em>, IV, 52, <em>de comm. rer.</em>, 3), essendo in talune provincie molto frequente la (opposta) pattuizione, intercorrente massime fra coeredi e fra condomini, avente ad oggetto l'obbligo di vendere solo fra loro (intesi come appartenenti ad una categoria) le quote di fondo indiviso. In una costituzione abrogativa di Valentiniano (<em>Cod</em>. <em>Theod</em>., III, 1, <em>de contr</em>. <em>emp</em>., 6), di incerta datazione, si fa cenno ad una legge a favore dei <em>proximi</em> come parti attive, per l’appunto, di una prelazione in caso di vendita, salvo poi il dubbio su chi tali <em>proximi</em> realmente siano (si parla da un lato di congiunti, dall’altro di funzionari imperiali).</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Secondo una accreditata opinione dottrinale, la prelazione legale affiora dal sistema tributario del Basso Impero, atteggiandosi a premio concesso ai <em>convicani </em> (“<em>vicani propria possidentes</em>”, e dunque piccoli proprietari terrieri riuniti in un villaggio rurale, la <em>metrocomia</em>) per alleviare in parte i carichi fiscali cui essi sono sottoposti.</p> <p style="text-align: justify;">Procedendo con cadenza diacronica, risale al 412 d.C. il provvedimento col quale Teodosio II e Onorio fanno obbligo d'invitare prima i vicini e poi gli estranei ad occupare i fondi abbandonati (<em>Cod</em>. <em>Theod</em>., XIII, 11, <em>de cens</em>., 13); successivamente, nel 415 d.C. sempre Teodosio II ed Onorio stabiliscono che a nessuno, tranne che ai <em>convicani</em>, sia concesso di acquistare fondi appartenenti a <em>metrocomiae;</em> nel 468 d.C. sono Leone ed Antemio, ribadendo la medesima norma, a stabilire l'annullamento del contratto di vendita della partecipazione alle <em>metrocomiae</em> a soggetti terzi piuttosto che ad altri partecipanti (<em>convicani</em>) e la conseguente restituzione del prezzo.</p> <p style="text-align: justify;">Giustiniano accorda per parte sua un diritto di prelazione – da esercitare entro 2 mesi - al proprietario del fondo concesso in enfiteusi, con facoltà di estinguere il pertinente diritto reale pagando la medesima somma offerta dal terzo offerente (<em>Cod</em>., IV, 66, <em>de emph</em>. <em>iur</em>., 3; v. enfiteusi).</p> <p style="text-align: justify;">Più avanti, una novella, attribuita a Leone il filosofo, stabilisce il principio che ciascuno è libero di vendere i propri immobili, e tuttavia ai vicini spetta di esercitare entro 6 mesi il diritto di retratto, pagando al terzo acquirente il prezzo di acquisto; ed una ulteriore novella degl'imperatori Romano, Costantino e Cristoforo disciplina compiutamente l'esercizio del diritto di prelazione e di retratto, tenendo conto sia dei rapporti di parentela, sia delle speciali condizioni di luogo che peculiarizzano i soggetti coinvolti (ulteriori disposizioni si trovano in una novella di Niceforo Foca e nella c.d. “<em>peira</em>” – una collezione di decisioni giudiziarie rese tra il 950 e il 1034 d.C. - di Eustazio Romano).</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">In base a quanto ritraibile dalle Fonti, strettamente avvinto (quale relativo "<em>volto processuale</em>") al diritto di prelazione immobiliare (o mobiliare) è il retratto, inteso quale potere esercitabile nei confronti dell'alienante di un bene e riconosciuto a particolari categorie di soggetti in ambito familiare (parentela), di vicinato, di condominio, di credito e di enfiteusi, tale da legittimare il recupero della <em>res</em> alienata al terzo acquirente in violazione del ridetto diritto di prelazione.</p> <p style="text-align: justify;">Le radici del retratto sarebbero da collocarsi, secondo una tesi, nel Basso Impero, in connessione al sistema tributario fondato sulla c.d. <em>epibolé</em> (istituto del diritto romano postclassico e poi bizantino che prevede la responsabilità tributaria dei vicini per il caso in cui un proprietario agrario non abbia pagato le tasse); non manca tuttavia in dottrina chi ne colloca la nascita in un periodo storico anteriore, e precedente all'affermarsi della ridetta <em>epibolé</em>, quale strumento di tutela del <em>consortium</em> e della parentela, siccome gemmato in ambito consuetudinario.</p> <p style="text-align: justify;">Sempre in tema di origini del retratto, si fronteggiano poi le due tesi, rispettivamente, di chi fa maggiormente riferimento ad un diritto di prelazione <em>iure sanguinis</em>, di ascendenza germanica ed espressione dello spirito associativo del gruppo familiare, e chi invece fa perno sul diritto di prelazione <em>iure contiguitatis</em>, di tradizione romanistica, riconnesso proprio alla <em>epibolé</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Il prototipo di tutti i retratti è il retratto successorio, con radici già nel diritto romano classico; altre figure di retratto sono quello feudale e quelle enfiteutico, sviluppatisi nel c.d. diritto intermedio; caratteristica tipica dell'istituto è la relativa, già menzionata connotazione processuale, onde si guarda non già tanto al diritto di prelazione, quanto piuttosto allo strumento (processuale appunto) attraverso il quale il titolare del diritto di prelazione ridetto può recuperare la cosa presso il terzo acquirente.</p> <p style="text-align: justify;">Decisamente importante nell’Alto Medioevo una Novella attribuita all'imperatore bizantino Romano Lacapeno, del 920 d.C., che stabilisce norme precise in ordine alla graduatoria delle preferenze nella prelazione, nonché le modalità di esercizio del retratto laddove una vendita sia fatta senza previa denuncia ai prelazionari; in tale Novella si parla di <em>protìmesi</em>, nome greco proprio del diritto di prelazione, onde i proprietari dei fondi finitimi hanno diritto di acquistare il terreno in vendita con preferenza rispetto ai terzi acquirenti, stante l'obiettivo di limitare l'intervento di estranei negli equilibri socio-economici delle comunità rurali dell’epoca.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Collegamenti</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Successioni – Testamento – Legato - Vendita</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Bibliografia essenziale</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Pescione R., La prelazione nel diritto romano<em> </em>e greco-romano, Napoli 1929; B. Dusi, <em>Istituzioni di diritto civile</em>, 2ª ed., Torino 1929, II, p. 186 segg. – Talamanca M., <em>Istituzioni di diritto romano</em>, Milano, 1990, 169, 249, 741; Moscarini L.V., voce <em>Prelazione</em>, in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 983; di Renzo Villata G., Voce <em>Retratto successorio</em> - <em>a) Storia</em>, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 16 e ss.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>