<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, sentenza 25 giugno 2019 n. 160</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato in sede cautelare non altera la pregiudizialità delle questioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, la definizione dell’incidente cautelare non facendo venire meno la necessità per il giudice rimettente di applicare l’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato dalla Corte con la sentenza n. 49 del 2011, per decidere sull’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull’azione di annullamento, sollevata nel caso di specie dalle parti resistenti nel giudizio a quo. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che le vicende del provvedimento cautelare successive all’ordinanza di rimessione, compresa la relativa riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Per costante orientamento della Corte infatti, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio </em>a quo<em>, nel senso che non risente delle vicende successive all’atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall’art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell’ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (</em>ex plurimis<em>, sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 e n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 e n. 42 del 2011), e in quel momento essa, nel caso di specie, certamente sussisteva.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «[l]</em>a motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale<em>» (</em>ex plurimis<em>, sentenza n. 105 del 2018), essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte (</em>ex plurimis<em>, sentenze n. 93, n. 39 e n. 32 del 2018). Il rimettente osserva che «[l]</em>a norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi<em> [...], </em>precluderebbe all’odierno ricorrente di ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare a lui irrogata<em> [...], </em>che solo consentirebbe l’immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa<em>». La motivazione, incentrata sul carattere decisivo della questione preliminare e sulla necessità, per risolverla, di applicare la normativa censurata, è sufficiente a dare conto della rilevanza, non essendo richiesta a tali fini una delibazione nel merito della domanda di annullamento, la cui cognizione da parte del giudice </em>a quo<em> è preclusa dalla stessa normativa censurata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate – se di questo si dovesse trattare nel caso di specie – non comporterebbe comunque, nemmeno in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l’inammissibilità delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza (</em>ex plurimis<em>, ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Conviene ricordare che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, il d.l. n. 220 del 2003 è stato oggetto di modificazioni, ancorché non riguardanti la normativa censurata, ad opera della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). In particolare, l’art. 1, comma 647, della citata legge n. 145 del 2018 ha aggiunto alla fine del comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 220 del 2003 alcune previsioni riguardanti le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Non investendo tuttavia nemmeno indirettamente la normativa censurata, che concerne le sanzioni disciplinari sportive, si deve concludere che lo </em>ius superveniens<em> lascia inalterato, per quello che qui rileva, il quadro normativo di riferimento.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il rimettente lamenta innanzitutto la violazione degli artt. 103 e 113 Cost. La qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI, imporrebbe di classificare come interessi legittimi le situazioni soggettive da essi incise, con la conseguenza che ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento davanti al GA, pena la violazione delle citate previsioni costituzionali in tema di garanzie giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione. Il giudice a quo afferma innanzitutto che, sotto questo aspetto, la nuova questione proposta presenterebbe profili diversi da quelli valutati nella sentenza n. 49 del 2011. In tale pronuncia sarebbe stata trattata solo la questione sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., con “</em>assorbimento<em>” della prospettata violazione degli artt. 103 e 113 Cost., che il rimettente chiede venga ora esaminata. Tale preliminare rilievo sulla portata della sentenza n. 49 del 2011 va respinto. Nella citata pronuncia la Corte, scrutinando la legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003 in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., dà espressamente conto del «</em>carattere unitario<em>» della censura sulla quale è chiamata ad esprimersi, che «</em>non attiene ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si incentra su un unico profilo<em>», «</em>compendiabile nel dubbio che la normativa<em> [...] </em>precluda “<em>al giudice statale</em>”<em> [...] </em>di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi<em>». Invocando gli artt. 103 e 113 Cost. – prosegue la sentenza – il giudice </em>a quo<em> non ha prospettato «</em>illegittimità costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all’art. 24 Cost<em>.», ma ha indicato «</em>il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente<em> [stesso]</em>, ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il “<em>giudice naturale</em>” delle suddette controversie<em>» (punto 4.4. del Considerato in diritto). Nel relativo impianto complessivo, d’altro canto, la sentenza non omette di considerare i profili di illegittimità allora segnatamente prospettati – e ora riproposti dall’odierno rimettente – in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. In essa si afferma che la previsione di una «</em>diversificata modalità di tutela giurisdizionale<em>» dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente – secondo l’interpretazione offerta dal diritto vivente – è idonea a scongiurare l’illegittimità della norma censurata. Tale conclusione – raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco – implica un giudizio di compatibilità costituzionale della «</em>esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono<em> [...] </em>irrogate le sanzioni disciplinari<em>» (punto 4.5. del Considerato in diritto), esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano. Cosicché è evidente che, là dove afferma che «</em>la mancanza di un giudizio di annullamento<em>» non vìola «</em>quanto previsto dall’art. 24 Cost<em>.», la sentenza n. 49 del 2011 non lascia spazio nemmeno ai diversi dubbi di legittimità per violazione degli artt. 103 e 113 Cost., i quali, secondo le parole della stessa pronuncia, costituiscono il «</em>fondamento costituzionale<em>» della tutela demolitoria. A ciò si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità, diversi da quelli già esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lettera z), dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo). La pronuncia richiamata considera dunque in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. e in questa prospettiva estende la relativa analisi al profilo della pienezza e dell’effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, contrariamente a quanto ora assunto dal giudice </em>a quo<em>, che pretende di isolare tale specifico profilo e di escluderlo dal </em>decisum<em> senza considerare, come sarebbe stato necessario, che «</em>l’art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano<em> [entrambi] </em>il principio dell’effettività del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione<em>» (</em>ex plurimis<em>, sentenza n. 71 del 2015). Nel merito la sentenza n. 49 del 2011 esclude che delle menzionate disposizioni costituzionali vi sia stata lesione, dal momento che la normativa contestata, nell’interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria dalla Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei relativi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell’interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «</em>bilanciamento che lo ha indotto<em> [...] </em>ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente<em>» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente. Chiarito così che i profili di censura della normativa contestata in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. risultano essere stati diffusamente esaminati nella più volte citata sentenza n. 49 del 2011, la Corte ritiene che non vi siano ragioni di sorta per discostarsi dalle conclusioni di infondatezza della questione espresse nella stessa pronuncia, che meritano di essere integralmente confermate, sia per quanto riguarda il rilievo dei valori costituzionali in gioco, sia per quanto attiene alla valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore con la articolata definizione – nella disciplina definita nel d.l. n. 220 del 2003 così come interpretata dal diritto vivente – del sistema della tutela giurisdizionale in ambito sportivo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Richiamando per il resto quanto già ampiamente esposto nella sentenzan.49 del 2011, è sufficiente sottolineare di seguito alcuni profili la cui trattazione è sollecitata dalle argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione. Il primo riferimento è alla natura, per taluni profili originaria e autonoma, dell’ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria. Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all’apertura dell’ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle relative diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l’ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell’autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice. Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali. La regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell’autonomia del relativo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono – per quanto qui interessa trattando della giustizia nell’ordinamento sportivo – il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. In termini concreti tutto ciò fa sì che la tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa “</em>non armoniche<em>”, come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva. Con la sentenza n. 49 del 2011, come visto, la Corte ha adottato una pronuncia adeguatrice che individua nell’interpretazione offerta dal diritto vivente la «</em>chiave di lettura<em>» della normativa sottoposta al suo esame, idonea a fugare il dubbio, giustificato dal dato letterale della norma censurata, che essa precluda ogni forma di protezione giurisdizionale. In base a tale ricostruzione il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poiché l’esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere. Questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata, si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso «</em>la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo<em>» (punto 4.5. del Considerato in diritto) e limitato l’intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l’autonomia e la stabilità dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell’ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità che va per quanto possibile preservato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Deve essere respinta la tesi del carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, dal quale il rimettente desume l’incompatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost. di qualsiasi limitazione legislativa di tale forma di tutela giurisdizionale contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione. Come la Corte ha già avuto modo di affermare, se è fuor di dubbio che i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono avere applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, ciò non significa che il citato art. 113 Cost., correttamente interpretato, sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l’atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia (sentenze n. 100 del 1987, n. 161 del 1971 e n. 87 del 1962). Ancora più precisamente, la Corte ha affermato che «[i]l [...] </em>secondo comma dell’art. 113 non può essere interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Il che sta a significare che codesta potestà di annullamento non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, né è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i casi i medesimi effetti<em>» (sentenza n. 87 del 1962). Ciò, fermo restando naturalmente che, affinché il precetto costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. possa dirsi rispettato, è comunque «</em>indispensabile<em> [...] </em>che la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via generale per l’impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza<em>» (sentenza n. 100 del 1987). Le limitazioni alla tutela giurisdizionale – delle quali il rimettente odiernamente si duole sottolineando la mancanza di un rimedio di integrale ripristino della posizione soggettiva compromessa – non solo restano, come appena visto, nell’ambito di ciò che è costituzionalmente tollerabile in esito al descritto bilanciamento, ma non sono comunque ignote al sistema normativo. Come ricordato anche nella sentenza n. 49 del 2011 (punto 4.5. del Considerato in diritto, dove si menziona il disposto dell’art. 2058 del codice civile, richiamato dall’art. 30 cod. proc. amm.), l’esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un’opzione sconosciuta al nostro ordinamento. Si tratta, al contrario, di una scelta che corrisponde a una «tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti, tra i quali l’ambito lavoristico, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità occupandosi proprio delle disposizioni qui censurate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32358). E anche la Corte, pronunciandosi sullo stesso tema delle tutele obbligatorie in ambito lavoristico, «</em>ha espressamente negato che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto<em>)», riconoscendo che «[i]</em>l legislatore ben può, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza<em>» (sentenza n. 194 del 2018). D’altro canto, se, come appena visto, il risarcimento rappresenta in linea generale una forma in sé non inadeguata di protezione delle posizioni dei soggetti colpiti dalle sanzioni sportive, non va trascurato il rilievo che assume, nell’ambito di una vicenda connotata pubblicisticamente quale quella in esame, l’accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell’atto, di cui anche gli organi dell’ordinamento sportivo non possono non tenere conto. L’esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell’impossibilità di ottenere la sospensione interinale dell’efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L’esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell’ambito di operatività delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può trovare invero una risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice – che in base all’art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «</em>misure cautelari<em> […] </em>che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso<em>» – e nella possibilità che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il TAR rimettente chiede espressamente un riesame della questione già decisa dalla Corte nella citata sentenza n. 49 del 2011, sull’assunto che permarrebbero profili di contrasto con l’art. 24 Cost. letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost., perché la sentenza n. 49 del 2011 avrebbe riconosciuto la «</em>equipollenza<em>» tra le due forme di tutela, caducatoria e risarcitoria, in mancanza di un principio generale dell’ordinamento che lo consenta e di una «</em>espressa scelta<em>» del legislatore, che dovrebbe avere comunque natura eccezionale. In questa prospettiva i motivi di censura si risolvono in una critica alla pronuncia della Corte nella parte in cui ha giudicato conforme a Costituzione un assetto normativo che, in base al diritto vivente, riconosce al destinatario della sanzione la sola tutela risarcitoria. La critica tende, in definitiva, a dimostrare che le disposizioni censurate, anche se interpretate nel senso accolto dalla sentenza n. 49 del 2011, violerebbero l’art. 24 Cost., riconoscendo una tutela che non equivale a quella caducatoria, sia per la diversità del bene della vita conseguibile ope iudicis, giacché con l’annullamento di una sanzione disciplinare non ancora eseguita si può ottenere il completo ripristino della situazione soggettiva compromessa, anziché una «</em>prestazione diversa da quella originaria<em>», sia per l’aggravio dell’onere probatorio da assolvere ai fini del risarcimento del danno, avente per oggetto gli elementi costitutivi dell’illecito civile. Il giudice </em>a quo<em> muove da una lettura non corretta della sentenza n. 49 del 2011, la quale non afferma la «</em>equipollenza<em>» tra le due tutele, ma si limita a escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento sia di per sé in contrasto con quanto previsto dall’art. 24 Cost., in quanto la disciplina in discussione riconosce all’interessato, secondo il diritto vivente, «</em>una diversificata modalità di tutela giurisdizionale<em>». La sentenza prende le mosse dall’espresso presupposto che la forma di tutela per equivalente sia sicuramente diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, ma giudica il rimedio risarcitorio di regola idoneo a garantire un’attitudine riparatoria adeguata (punto 4.5. del Considerato in diritto). La soluzione non si fonda dunque su una presunta equiparazione dei due rimedi, che all’evidenza non sussiste, ma, come ripetuto più volte, sulla non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Per tutte le ragioni già esposte sopra, non è quindi pertinente il richiamo, operato dal giudice </em>a quo<em>, alla natura generale della tutela caducatoria di fronte all’invalidità degli atti amministrativi, e alla prospettata eccezionalità delle disposizioni che ne prevedono la sostituzione con quella risarcitoria. E del resto è lo stesso giudice a quo che, nell’ipotizzare che alla tutela generale di annullamento possa sostituirsi il risarcimento del danno, sia pure per scelta legislativa eccezionale, finisce per presupporre che la prima non ha natura costituzionalmente inderogabile.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.</em></p>