L’attualità di un tema come quello della contrattazione standardizzata nasce dal vivace interesse ad essa accordato da dottrina e giurisprudenza e dall’estrema attualità che lo connota.
Con particolare riferimento all’interpretazione di questa tipologia contrattuale, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento già consolidato per cui si deve rilevare uno stravolgimento del tradizionale procedimento ermeneutico che riposa esclusivamente sul principio del gradualismo, ossia sull’applicazione in rigida successione logica e cronologica delle disposizioni contenute negli artt. 1362 e ss. del codice civile.
Ciò è tanto più vero nell’ipotesi in cui si verta in materia di contrattazione uniforme, laddove la necessità di tutela del contraente debole conduce alla possibilità di fare applicazione di un canone oggettivo, quale quello dell’interpretazione contro l’autore della clausola (art. 1370 c.c.), anche prescindendo dal preventivo utilizzo di tutti i criteri di interpretazione soggettiva.
Precisa infatti la Corte che qualora “il complesso di clausole sia ambiguo e polisenso già sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistemativi, è corretto il ricorso alla c.d. clausola c.d. contra stipulatorem qualora vi sia un evidente affidamento da tutelare in capo al contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo delle clausole stesse”.
La Suprema Corte conclude ribadendo il già consolidato indirizzo per cui “il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l’affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali”.
Nello specifico ambito assicurativo l’indirizzo consolidato conduce ad affermare che “nell’interpretazione del contratto assicurativo, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.”.
Mariana Proietti