<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 282782 del 2019, la Suprema Corte si è pronunciata –in riferimento all’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., e dunque alla legittima difesa di cui all’art. 52 c.p.- sulla configurabilità della proporzione tra reazione difensiva posta in essere dalla vittima ed azione offensiva integrata dell’aggressore. Secondo l’orientamento interpretativo consolidato –chiosa la Corte- ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa occorre preliminarmente accertare l’inadeguatezza della reazione difensiva -per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale in cui si svolsero i fatti- e, successivamente, procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria –ed in quanto tale estranea alla predetta scriminante-. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’Appello ha rilevato che l’imputato aveva ecceduto nella reazione difensiva, errando colposamente nell’uso dei mezzi difensivi, posto che per far cessare l’aggressione in atto (consistita in un morso dell’aggressore) sarebbe stato sufficiente stringere il naso dell’aggressore ovvero appoggiargli la mano aperta sul volto, invece di attingerlo con un forte pugno. La Suprema Corte conviene con il ricorrente nel rilevare che il descritto ragionamento risulta, da un lato, del tutto disancorato dalla piattaforma probatoria acquisita agli atti e, dall'altro, frutto di un riferimento a regole esperienziali che appare del tutto astratto. In particolare, il delineato passaggio motivazionale è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell'azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell'elevato grado di aggressività palesata dall’aggressore, evidentemente intento nel porre in essere una pervicace manovra offensiva. Le svolte considerazioni conducono all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della CdA di Firenze per nuovo esame. Rileva la Corte, inoltre, che in sede di rinvio dovrà essere valutata l’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l’aggressore e l’imputato ha preso avvio nel giardino recintato posto al piano terra dell’edificio di quest’ultimo. Detta circostanza di fatto dovrà essere verificata e chiarita attesa la rilevanza che può assumere alla luce della novella del 2019; il riferimento è al disposto di cui agli artt. 52 e 55 cod. pen., come modificati dalla legge n. 36 del 2019. Invero, il novellato art. 55 cod. pen. stabilisce: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». La novella, dunque, riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio, e, inoltre, si tratta di disposizione certamente più favorevole per il reo in quanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., la stessa può trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Domiziana Pinelli</em></p>