<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 27 agosto 2019 n. 21740</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le SSUU si pongono nel solco di una giurisprudenza consolidata, anche se dalla lettura del (breve) testo non affiora con la necessaria evidenza il rapporto tra le due distinte figure processuali, rispettivamente, della legittimazione e dell’interesse ad impugnare, intese la prima come figura giuridica soggettiva affermata ed il secondo quale utilità derivante dalla caducazione del provvedimento gravato.</p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;">(gb)</p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Contrariamente a quanto ritenuto dal T.S.A.P., nella fattispecie risultano sussistere entrambe le condizioni atte a fondare la legittimazione dei ricorrenti all’impugnativa del provvedimento col quale era stata espressa pronuncia positiva in merito alla compatibilità ambientale del progetto di sistemazione idraulica e laminazione delle piene del torrente Seveso nel Comune di Milano, vale a dire sia la “</em>vicinitas<em>“, riconducibile alla incontestata prossimità delle loro proprietà all’area del programmato intervento pubblico, sia l’allegazione delle conseguenze dannose scaturenti dall’attuazione dell’impugnato provvedimento. Per quel che concerne in particolare il requisito della “</em>vicinitas<em>” va, anzitutto, rilevato che già buona parte della giurisprudenza considera tale requisito sufficiente al fine di radicare l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera (si veda ad esempio Cons. di Stato sez. V, n. 5193 del 16.9.2011, che esclude che la legittimazione attiva possa essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera da realizzarsi nelle vicinanze, nonché Cons. St., sez. V, n. 3904 del 13.7.2000 e n. 1183 del 27.9.1991). Tra l’altro, la possibilità di localizzare l’interesse rende ultronea la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica, che può quindi trovare, come nella fattispecie, uno o più titolari, sia nelle persone dei singoli proprietari che dei legali rappresentanti dei condomini ubicati in prossimità dell’area di intervento interessata dall’impugnato provvedimento amministrativo. In tal senso/ lo stesso requisito incontestato della “</em>vicinitas<em>” aggiunge l’elemento della differenziazione ad interessi qualificati in virtù delle norme costituzionali o di quelle ordinarie nella materia che qui interessa del diritto alla salute. In sostanza, si è in presenza di un interesse che appartiene a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale che emerge come autentica situazione giuridica tutelabile in giudizio, laddove l’attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida su un determinato spazio territoriale, modificandone l’assetto nelle relative caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, diritto, questo, costituzionalmente protetto. Quanto alla condizione della necessità della prova del danno, che solo parte della giurisprudenza amministrativa considera necessaria ai fini della legittimazione, è sufficiente osservare che nella fattispecie i ricorrenti avevano specificamente contestato, per quel che concerneva il profilo della salute e dell’ambiente, che nella parte del S.I.A. dedicata ai rischi per la salute il problema non era stato minimamente preso in considerazione, così come nella relazione alla V.I.A., indicando nel dettaglio le conseguenze dannose derivanti da tale situazione, con ampio richiamo alla documentazione tecnica versata in atti a sostegno del loro assunto difensivo. Quindi, siffatto assolvimento dell’onere di allegazione dei fatti e dei documenti strumentali alla prova del danno paventato alla salute contribuisce a far emergere, contrariamente a quanto ritenuto dal T.S.A.P., una posizione differenziata dei ricorrenti atta a consolidare la loro legittimazione attiva all’impugnazione del provvedimento amministrativo oggetto del contendere, già sufficientemente supportata dalla sussistenza del summenzionato requisito della “</em>vicinitas<em>”.</em></p>