<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 16 ottobre 2019 n. 26200</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Va ribadito che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il </em>petitum<em> sostanziale, che va identificato in funzione della </em>causa petendi<em>, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. U., 26 giugno 2019, n. 17123).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Costituisce principio consolidato l'affermazione che le controversie, concernenti «</em>indennità, canoni ed altri corrispettivi<em>» nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "</em>obbligo- pretesa<em>", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio "</em>potere- interesse<em>" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 3 febbraio 2014, n. 2294; Cass., Sez. U., 29 ottobre 2015, n. 22094; Cass., Sez. U., 8 novem- bre 2016, n. 22646); appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2011, n. 1771; Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10149); su tale base, è stato di recente affermato dalle Sezioni Unite che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (</em>petitum<em> formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il </em>petitum<em> sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte </em>replicationes<em>, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento - con efficacia di giudicato - dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ASL; in quest'ultimo caso, infatti, poiché il </em>petitum<em> sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 2 novembre 2018, n. 28053).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Questi essendo i principi rilevanti in materia, va osservato che con la domanda introduttiva del giudizio di merito il Laboratorio Analisi X ha chiesto esclusivamente il corrispettivo di prestazioni rese in esecuzione dell'accordo stipulato dalle parti in data 21 settembre 2015 ai sensi dell'art. 8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, deducendo che - per effetto della sopraggiunta sentenza del TAR per la Calabria recante l'annullamento dei decreti del Commissario ad acta che avevano stabilito i tetti di spesa, per l'anno 2015, per le singole strutture sanitarie accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale - si sarebbe determinata l'invalidità, l'inefficacia o l'inoperatività parziale dell'accordo, con specifico riferimento alle clausole di cui all'art. 4 (Volume di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale) e, limitatamente alla parte in cui ribadiscono il limite del tetto di spesa ovvero la non remunerabilità delle prestazioni eccedenti lo stesso, di cui agli artt. 7 (Tariffe e corrispettivi) e 14 (Clausola di salvaguardia); si tratta di pretese astrattamente riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, radicando la giurisdizione, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse pretese, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; sulla base del criterio del </em>petitum<em> sostanziale, l'oggetto della tutela invocata si risolve, non già nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione, bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, in ragione della dedotta inefficacia sopravvenuta - a seguito dell'annullamento, ad opera del giudice amministrativo, dei decreti del Commissario ad acta - delle clausole dell'accordo stipulato relative al volume massimo di prestazioni erogabili, al limite massimo di spesa e alla non remunerabilità delle prestazioni extra budget; che - come osserva esattamente nel caso di specie il PM - la controversia concerne la valutazione dell'effetto caducante che l'annullamento del tetto di spesa sia suscettibile di dispiegare sulle relative clausole contrattuali; pertanto, deve essere affermata la giurisdizione del GO a conoscere la controversia </em>de qua<em>; nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.</em></p>