TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 19.02.2022 n. 410
MASSIME
“Quanto alla natura dei dati richiesti – che, in parte, si riferiscono all’ambito giudiziario – gli stessi non hanno ad oggetto atti processuali in senso stretto o il loro contenuto, ma soltanto i riferimenti numerici delle cause e il loro stato e grado di giudizio, su cui non può ritersi sussistente alcuna ragione di riservatezza né da parte del Comune, né per ragioni di giustizia. Trattandosi di dati in possesso del Comune, non rileva la circostanza che non siano stati formati dallo stesso Ente, considerato che l’art. 22, comma 1, lett. d, della legge n. 241 del 1990 impone di garantire il diritto di accesso anche ai documenti semplicemente “detenuti da una pubblica amministrazione”
“Non è necessario che, nell’istanza di accesso, il richiedente indichi tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione) dell’atto, ma è sufficiente che nella stessa venga individuato l’oggetto e lo scopo cui l’atto di cui si chiede l’ostensione è indirizzato, così da mettere l’Amministrazione nelle condizioni di comprendere la portata ed il contenuto della domanda e di individuare i documenti senza dover procedere ad alcuna attività istruttoria”
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato.
- La ricorrente – premessa la sua qualità di soggetto gestore del forno crematorio del Comune di Busto Arsizio e la circostanza che il predetto impianto avrebbe evidenziato vizi e difetti che il suo fornitore, ossia GEM Matthews International S.r.l., avrebbe occultato, con conseguente causazione di danni sia a carico del Comune che di essa ricorrente – ha chiesto all’Amministrazione comunale concedente l’ostensione degli estremi (RGR e giudice) e dello stato del procedimento giudiziario avviato nei confronti di GEM Matthews International S.r.l., unitamente alla copia dei relativi atti deliberativi presupposti, al fine di poter tutelare in giudizio le proprie ragioni giuridiche in relazione ai danni subiti per effetto del fermo dell’impianto correlato ai difetti di costruzione dello stesso.
Il Comune non ha riscontrato la predetta istanza, configurandosi pertanto una ipotesi di silenzio-rifiuto, cui ha fatto seguito l’impugnativa oggetto del presente giudizio (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2017, n. 2401).
- In via preliminare, va richiamato il disposto dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., secondo il quale il Giudice amministrativo, “sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione, dei documenti richiesti” (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13 dicembre 2021, n. 8302); difatti, “il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi, per come recentemente ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, veicola l’accertamento giurisdizionale del diritto dell’istante all’ostensione dei documenti amministrativi richiesti e ciò indipendentemente dai motivi opposti dalla p.a. a sostegno del diniego (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 02/04/2020, n. 10; Cons. St., sez. V, 19 giugno 2018, n. 3956). Il Giudice adito in sede di ricorso ex art. 116 c.p.a. è, quindi, tenuto a valutare nel merito la fondatezza della pretesa ostensiva della parte ricorrente in considerazione degli elementi da quest’ultima addotti a fondamento della stessa. Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento (…) secondo cui «il giudizio di cui all’art. 116 c.p.a., ancorché configurato come impugnatorio, è sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto di accesso del ricorrente ai documenti amministrativi di cui ha chiesto l’ostensione, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificarne il diniego ovvero dal silenzio da questa mantenuto sull’istanza”» (così in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20/07/2020, n. 8369)” (T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 7 febbraio 2022, n. 1368).
Inoltre, va aggiunto che il diritto di accesso possiede una sua autonomia rispetto alla situazione sostanziale sottostante, che lo rende azionabile indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica concreta dell’istante (Consiglio di Stato, V, ord. 6 aprile 2021, n. 2763; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 11 ottobre 2021, n. 6410; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 7 gennaio 2020, n. 6).
- La ricorrente vanta certamente un interesse diretto, concreto e attuale ad ottenere la documentazione e le informazioni richieste, non ostese dal Comune, vista la posizione da essa rivestita nella vicenda legata al contenzioso intrapreso dal predetto Comune di Busto Arsizio nei confronti della fornitrice dell’impianto crematorio (GEM Matthews International). Dall’esame della bozza di accordo che il Comune e la ricorrente avevano predisposto a suo tempo – peraltro, approvata anche dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 101 del 3 giugno 2016 (all. 5 al ricorso) – emerge con nitidezza l’interesse di SAIE ad essere resa edotta dell’andamento e della sorte finale della causa intentata dal Comune contro GEM Matthews International, poiché tale controversia si riflette direttamente sulla posizione di essa ricorrente, che potrebbe essere destinataria di una richiesta di risarcimento danni da parte del Comune in conseguenza del malfunzionamento dell’impianto, laddove l’azione attualmente intrapresa contro il fornitore non consentisse al Comune di ottenere alcun ristoro. Ciò è confermato dal tenore della comunicazione comunale del 15 giugno 2021, nella quale si specifica che “resta ferma ogni eventuale azione da parte dell’Amministrazione Comunale per il risarcimento del danno subito, risultando la responsabilità del fermo impianto e delle conseguenti sospensioni del servizio intervenute ancora oggetto di contestazione e che, pertanto, la presente vale altresì come interruzione della prescrizione del termine per la richiesta di risarcimento, ex art. 2943 c.c.” (all. 7 al ricorso).
La predetta messa in mora del Comune supporta la richiesta della ricorrente di conoscere lo stato, con i relativi riferimenti, del procedimento giudiziale avviato in sede civile contro GEM Matthews International; a seconda dell’esito della predetta controversia, il Comune potrebbe agire nei confronti della ricorrente, oppure astenersi dal farlo, come pure quest’ultima potrebbe chiedere al Comune, laddove fosse vittorioso, di vedersi trasferito l’intero ammontare del risarcimento o una sua parte
Quanto alla natura dei dati richiesti – che, in parte, si riferiscono all’ambito giudiziario – gli stessi non hanno ad oggetto atti processuali in senso stretto o il loro contenuto, ma soltanto i riferimenti numerici delle cause e il loro stato e grado di giudizio, su cui non può ritersi sussistente alcuna ragione di riservatezza né da parte del Comune, né per ragioni di giustizia. Trattandosi di dati in possesso del Comune, non rileva la circostanza che non siano stati formati dallo stesso Ente, considerato che l’art. 22, comma 1, lett. d, della legge n. 241 del 1990 impone di garantire il diritto di accesso anche ai documenti semplicemente “detenuti da una pubblica amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, VI, 24 gennaio 2022, n. 466). Tra l’altro, la difesa comunale, nella memoria depositata in data 27 gennaio 2022 (pag. 2), ha indicato il numero di ruolo della causa pendente in primo grado (presso il Tribunale di Busto Arsizio: n.r.g. 4139/2016), implicitamente confermando la piena ostensibilità di tali dati.
- Anche la richiesta di accesso alle deliberazioni comunali che hanno autorizzato l’avvio delle azioni giudiziarie nei confronti della fornitrice dell’impianto di cremazione è sicuramente da accogliere, trattandosi di atti soggetti comunque a pubblicazione obbligatoria (art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 2000; sulla nozione di “deliberazione comunale” da pubblicare all’Albo pretorio, cfr. Consiglio di Stato, V, 15 marzo 2006, n. 1370) e non essendo fondata l’eccezione sollevata dalla difesa comunale in ordine alla genericità della domanda di accesso e alla mancata specificazione degli atti richiesti: la parte istante ha indicato con precisione e in maniera puntuale la tipologia e l’oggetto dei documenti richiesti, pur non specificando la data di redazione dei documenti e il loro numero di protocollo. D’altronde, non è necessario che, nell’istanza di accesso, il richiedente indichi tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione) dell’atto, ma è sufficiente che nella stessa venga individuato l’oggetto e lo scopo cui l’atto di cui si chiede l’ostensione è indirizzato, così da mettere l’Amministrazione nelle condizioni di comprendere la portata ed il contenuto della domanda e di individuare i documenti senza dover procedere ad alcuna attività istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, VI, 25 agosto 2017, n. 4074; III, 23 maggio 2017, n. 2401).
- In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente obbligo in capo al Comune di Busto Arsizio di consentire l’accesso entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza a tutte le informazioni e alla documentazione richieste nell’istanza formulata dalla ricorrente SAIE in data 4 ottobre 2021, trasmessa il giorno successivo.
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 19.02.2022 n. 410