<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, II Sezione Penale, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7860</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>E' vero, chiarisce la Corte, che per integrare il reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità tale da impedire, in maniera assoluta, la identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (cfr., Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 36.121, PM in proc. Draebing).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ciò non di meno, non si può ritenere irrilevante l'utilizzo, da parte del legislatore, rispetto alla corrispondente norma incriminatrice del delitto di riciclaggio, dell'avverbio "concretamente"; questa scelta lessicale, infatti, non può essere considerata del tutto indifferente evocando, invece, la esigenza che le condotte di "laudering" siano tali da rivelarsi concretamente idonee, ovvero realmente capaci in concreto di ostacolare la identificazione della provenienza illecita.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Non a caso la precisazione contenuta nella fattispecie che punisce l'autoriciclaggio rispetto a quella di cui all'art. 648 bis c.p., ha indotto parte della dottrina ad osservare che, in tal modo, potrebbero trovare ulteriore conforto interpretazioni eccessivamente ampie della norma in materia di riciclaggio.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La precisazione – prosegue la Corte – che il legislatore ha sentito l'esigenza di introdurre nella fattispecie di nuovo conio potrebbe d'altro canto trovare una ragionevole spiegazione nel fatto che la norma sul riciclaggio presuppone, come è noto, che non vi sia identità tra l'autore del reato "presupposto" e colui che abbia realizzato la condotta tipica del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., realizzandosi in tal modo una prima "frattura" (sul piano dei soggetti interessati) nella "circolazione" del bene di provenienza illecita; laddove, invece, l'autoriciclaggio ha esteso l'ambito della rilevanza penale a condotte poste in essere direttamente dall'autore del reato presupposto che, pertanto, mancando questo primo "iato", sul piano soggettivo, richiede una (per l'appunto) "concreta" ed in qualche modo "intrinseca" capacità e idoneità decettiva, ovvero qualcosa di più specifico rispetto a quanto era stato previsto per la condotta (pur decettiva) di riciclaggio.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>In quest'ottica, allora, si spiega per quale ragione si è ritenuto non integrare una condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti per l'appunto l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (cfr., Cass. Pen., 5, 5.7.2019 n. 38.919, Pmt in proc. De Marco, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe "un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648 - ter c.p., comma 1; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 1.2.2019 n. 8.851 Petricca).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Sempre su questa linea, inoltre, si è escluso possa integrare il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto (cfr., Cass. Pen., 2, 14.7.2017 n. 33.074, PM in proc. Babuleac; conf., Cass. Pen., 2, 17.10.2019 n. 51.933, Fabbri).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ed ancora, la Corte menziona Cass. Pen., 2, 4.7.2019 n. 44.199, Pmt in proc. Valguarnera, in cui si è dato rilievo al dato letterale sostenendo che "la norma sull'autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa""; si è osservato, infatti, che "il dettato normativo, dunque, induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessità che il giudice penale sia costretto a valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni" sicchè "per la configurabilità del reato di autoriciclaggio, si richiede una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria, idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicchè vengono in rilievo tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris o "segmento ulteriore" che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dell'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Francesca Senia</em></p>