Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 9 luglio 2024, n. 6057
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’atto rispetto al quale deve essere verificata l’osservanza del termine indicato all’art.
14, L. n. 689/1981 deve essere identificato, nei procedimenti istruttori antitrust, con l’atto di avvio della istruttoria indicato dall’art. 14 della L. n. 287/1990 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 217/1998, e ciò per la ragione che tale atto, dovendo contenere “gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni” e dovendo porre i destinatari in grado di presentare, in ogni stadio dell’istruttoria, le proprie difese, da esporre in audizione o in memorie scritte o pareri, deve necessariamente enunciare anche la contestazione dell’illecito.
L’accertamento dei fatti sotteso all’avvio della istruttoria, ex art. 14, L. n. 287/1990,
non può compendiarsi in attività estremamente complesse, per la semplice ragione che l’attività istruttoria vera e propria – id est: le richieste di informazioni e documenti, le ispezioni, le perizie, le analisi statistiche ed economiche, le consultazioni di esperti, di cui agli artt. 9 e segg. D.P.R. n. 217/1998 – può essere posta in essere solo dopo la notifica alle parti interessate del provvedimento che dà avvio alla istruttoria (art. 14, comma 1, L. n. 287/1990; art. 8, comma 1, D.P.R. n. 217/1998).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Reputa il Collegio che l’atto rispetto al quale deve essere verificata l’osservanza del
termine indicato all’art. 14, L. n. 689/1981 deve essere identificato, nei procedimenti istruttori antitrust, con l’atto di avvio della istruttoria indicato dall’art. 14 della L. n. 287/1990 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 217/1998, e ciò per la ragione che tale atto, dovendo contenere “gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni” e dovendo porre i destinatari in grado di presentare, in ogni stadio dell’istruttoria, le proprie difese, da esporre in audizione o in memorie scritte o pareri, deve necessariamente enunciare anche la contestazione dell’illecito.
- Premesso quanto sopra, è evidente che l’accertamento dei fatti sotteso all’avvio
della istruttoria, ex art. 14, L. n. 287/1990, non può compendiarsi in attività estremamente complesse, per la semplice ragione che l’attività istruttoria vera e propria – id est: le richieste di informazioni e documenti, le ispezioni, le perizie, le analisi statistiche ed economiche, le consultazioni di esperti, di cui agli artt. 9 e segg. D.P.R. n. 217/1998 – può essere posta in essere solo dopo la notifica alle parti interessate del provvedimento che dà avvio alla istruttoria (art. 14, comma 1, L. n. 287/1990; art. 8, comma 1, D.P.R. n. 217/1998).
Si inferisce da ciò che: a) prima di tale momento l’Autorità può porre in essere solo
indagini di “pre-istruttoria”, comunque di natura diversa da quelle indicate agli artt. 8 e segg. D.P.R. n. 217/1990; b) l’accertamento dei fatti sotteso alla contestazione dell’illecito, contenuto nell’avvio della istruttoria, è solo quello che si traduce nella acquisizione degli elementi necessari e sufficienti per ipotizzare, a livello di fumus, l’esistenza di una infrazione e di individuare i possibili responsabili.