TAR CAMPANIA -NAPOLI, V – sentenza 08.01.2024 n. 193
PRINCIPIO DI DIRITTO
Giova evidenziare che parte ricorrente, con la diffida sopra emarginata, ha compulsato il Comune, rimasto inerte, in ordine all’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza previste dalla L. n. 447/1995.
La suddetta normativa disciplina il potere dei Comuni (art. 14), anche avvalendosi delle Agenzie Regionali dell’Ambiente, in ordine al controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico e prevede, essenzialmente a tutela dell’ordine pubblico, la facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, di richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni (art. 14, comma 3) e di adottare, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9).
La natura del potere pubblico compulsato non esclude che detto intervento possa essere sollecitato nell’interesse di un solo soggetto, leso dai rumori, e, pertanto, non impedisce l’emersione di una posizione di interesse legittimo differenziato in capo a chi l’esercizio di tale potere solleciti, con conseguente obbligo della P.A. di riscontrare l’istanza, in ossequio al canone di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, con conseguente radicamento della generale giurisdizione amministrativa nei riguardi dell’atto adottato ovvero del mancato esercizio dello stesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7316/2020).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
la nominata in epigrafe […] lamenta l’inerzia delle amministrazioni intimate (Comune di Torre del Greco ed Arpac, per quanto di competenza), ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., nell’attivazione dei poteri di controllo delle immissioni acustiche ai sensi dell’art. 14 della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), a suo dire intollerabili, generate dal predetto operatore commerciale […].
Si duole, in particolare, del mancato riscontro alla diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 del 10.7.2023 e conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di conseguente accertamento dell’obbligo del Comune – se, del caso, avvalendosi dell’Arpac – di concludere il procedimento con adozione di un provvedimento espresso e con nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Si sono costituite le controparti opponendosi all’accoglimento del gravame.
L’ente locale rappresenta di non aver riscontrato la diffida […] ritiene che le doglianze formulate vadano derubricate a controversia tra privati tutelabile innanzi al giudice civile con esercizio dell’azione inibitoria ex art. 844 c.c. ovvero ai sensi dell’art. 700 c.p.c., prospettando, infine, il difetto di giurisdizione in quanto la controversia avrebbe ad oggetto la tutela di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario.
La società controinteressata si associa alla eccezione in rito evidenziando, inoltre, che alcuna querela è stata sporta per il reato di cui all’art. 659 c.p. a fronte di una attività commerciale svolta sin dal 2019. [Omissis].
Non ha pregio, preliminarmente, l’eccezione in rito riferita al difetto di giurisdizione dell’adito Plesso.
Giova evidenziare che parte ricorrente, con la diffida sopra emarginata, ha compulsato il Comune, rimasto inerte, in ordine all’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza previste dalla L. n. 447/1995.
La suddetta normativa disciplina il potere dei Comuni (art. 14), anche avvalendosi delle Agenzie Regionali dell’Ambiente, in ordine al controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico e prevede, essenzialmente a tutela dell’ordine pubblico, la facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, di richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni (art. 14, comma 3) e di adottare, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9).
La natura del potere pubblico compulsato non esclude che detto intervento possa essere sollecitato nell’interesse di un solo soggetto, leso dai rumori, e, pertanto, non impedisce l’emersione di una posizione di interesse legittimo differenziato in capo a chi l’esercizio di tale potere solleciti, con conseguente obbligo della P.A. di riscontrare l’istanza, in ossequio al canone di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, con conseguente radicamento della generale giurisdizione amministrativa nei riguardi dell’atto adottato ovvero del mancato esercizio dello stesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7316/2020).
[Omissis]
Per l’effetto, previo accertamento del persistente inadempimento dell’amministrazione intimata, il Comune va condannato a provvedere definitivamente sull’istanza de qua – avvalendosi delle Agenzie Regionali dell’Ambiente ai sensi dell’art. 14 della L. n. 447/1995 – entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica.
Il Tribunale si riserva di provvedere alla nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale oltre il citato termine, previa apposita istanza di parte ricorrente da notificare alle controparti intimate.