TAR LIGURIA, Sez. II, sentenza del 26.10.2022, n. 908
Guida alla lettura Con la pronuncia oggetto di sintesi, il T.a.r. Liguria riporta sul proscenio il tema del diritto di accesso agli atti: nel caso di specie, un’associazione ambientalista, dopo aver visto negata la propria istanza di accesso riguardante titoli edilizi, impugna il silenzio-diniego dell’Amministrazione; il Collegio, dopo aver ribadito la pubblicità dei ridetti titoli, accoglie il ricorso dell’ente privato, ordinandone l’ostensione.
Testo rilevante della decisione
Le ricorrenti formulavano, in data 29 marzo 2022, al Comune di Vernazza, istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. chiedendo di poter prendere visione ed estrarre copia, di tutta la documentazione inerente gli interventi edilizi realizzati, a partire dall’anno 2006 e seguenti, in Vernazza, Via San Giovanni Battista Snc, che risultano di proprietà, rispettivamente, dei Signori Viacava (mapp. 764), di proprietà demaniale o comunale (mapp. 665), del Signor Ugo Tedeschi (mapp. 390) ove, per quanto noto, è svolta un’attività ricettizia.
In particolare era chiesto l’accesso a tutti i titoli abilitativi edilizi, paesistici ed ambientali (idrogeologici, idraulici, sismici, etc.) in ragione dei quali è stata assentita la realizzazione e le successive modifiche dell’immobile (per quanto noto dal 2006), ove è esercitata la predetta attività.
L’Amministrazione comunale, con nota in data 9 maggio 2022, comunicava l’opposizione di un controinteressato (segnatamente il Signor Gio Batta Viacava) all’istanza sub 3, chiedendo ai ricorrenti di controdedurre rispetto alle argomentazioni ex adverso formulate.
I ricorrenti, a mezzo di legale di fiducia, in data 19.05.2022, riscontrava la nota sub 4, insistendo nell’istanza di accesso formulata.
Formatosi il silenzio diniego ex art. 25 l. 241/90 le ricorrenti proponevano l’odierno ricorso.
Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo con cui è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto. Sviamento di potere. Illogicità e irrazionalità manifeste.
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata e il controinteressato.
Il controinteressato ha eccepito preliminarmente il difetto di idonei poteri procuratori del sottoscrittore della istanza di accesso e il difetto di legittimazione delle ricorrenti. Inoltre è stata eccepita la inammissibilità dell’istanza in quanto avente natura sostanzialmente esplorativa in assenza di elementi idonei a fare ritenere la interferenza dei documenti richiesti con i valori ambientali alla cui tutela è finalizzata l’attività delle ricorrenti.
L’amministrazione comunale oltre a riproporre le eccezioni sollevate dal controinteressato ha eccepito ulteriormente l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato al controinteressato società Gianni Franzi s.r.l.
Per il Collegio il ricorso è fondato.
Devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle resistenti.
Per quanto attiene al difetto di poteri procuratori in capo al sottoscrittore della istanza avv. Granara occorre rilevare come la procura pur essendo genericamente riferita alla proposizione di un ricorso nondimeno è stata rilasciata a margine della istanza stessa. Ne consegue che sussiste un nesso indissolubile tra la procura e l’istanza tale fare ritenere che le associazioni abbiano inteso conferire all’avv. Granara il potere di formulare l’istanza di accesso.
Tale ordine di idee è stato espresso ancora di recente dalla Cassazione che in materia di procura alle liti ha affermato che: “In tema di procura alle liti nel giudizio di legittimità, ove tale procura sia apposta a margine del ricorso, essa è per sua natura speciale, senza che occorra alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima forma materialmente corpo con l’atto al quale accede; ciò non accade qualora detta procura sia apposta su foglio separato e congiunto al ricorso, dovendo pertanto escludersi la validità della stessa in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali, o comunque non consentano di evincere in modo univoco la volontà della parte di proporre impugnazione per cassazione (Cass. Civ. VI 11 ottobre 2022 24671).
Parimenti infondata è l’eccezione relativa al difetto di legittimazione della associazione ricorrente.
La stessa associazione, infatti, è legittimata ai sensi degli art. 13 e 18 l. 349/86 ed è rappresentata nel consiglio nazionale dell’ambiente di cui all’art. 12 l. 349/86.
Alla luce di tale titolo legittimante non assume rilievo la circostanza che lo statuto sia stato depositato privo della delibera di approvazione. E’ evidente infatti che lo statuto contempli le finalità di protezione ambientale evidenziate in difetto delle quali non avrebbe ottenuto la legittimazione ai sensi della l. 349/86.
Da altro profilo i resistenti ritengono che non vi sia un collegamento tra i documenti richiesti e l’interferenza con i valori ambientali alla cui tutela è finalizzata l’attività della associazione.
A tal riguardo è sufficiente rilevare come I documenti richiesti riguardino titoli edilizi e ambientali relative ad interventi edilizi siti nel parco nazionale delle Cinque Terre zona con valori ambientali notevoli e molto fragili essendo suscettibili di essere incisi anche da interventi che altrove potrebbero considerarsi insignificanti.
Da altro punto di vista è evidente che la precisa connessione con i valori ambientali potrà essere accertata soltanto con l’accesso medesimo di talchè anche sotto questo profilo l’eccezione deve ritenersi priva di persuasività.
Nel merito il ricorso è fondato.
La Sezione ha già espresso l’avviso secondo cui dalla pubblicità dei titoli edilizi deriva la loro ordinaria accessibilità senza che possano essere fatti valere interessi confliggenti (TAR Liguria II 4 agosto 2022 n. 674)
Analogamente deve ritenersi per quanto riguarda i titoli ambientali, paesistici, sismici, idraulici e così via se e in quanto strettamente finalizzati all’esercizio dell’attività edificatoria.
Non avrebbe senso, infatti, di fronte a un principio di pubblicità dei titoli edilizi introdurre un diverso e opposto principio con riferimento ad altri titoli parimenti connessi e necessari all’attività edificatoria.
Ne consegue la fondatezza del ricorso. Sussistono le condizioni di legge per la compensazione delle spese di giudizio.